Art. 7
Graduale eliminazione del green pass rafforzato
1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a
decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile
2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente
ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato,
l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione
dell'eta' o di disabilita';
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le
attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attivita' di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle
cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che
si svolgono al chiuso;
e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';
f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si
svolgono al chiuso.».
b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi
1-bis e 1-ter.».