Art. 7 
 
           Graduale eliminazione del green pass rafforzato 
 
  1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green  pass  rafforzato,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile
2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito  esclusivamente
ai soggetti  in  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto   green   pass   rafforzato,
l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
    a) piscine, centri natatori, palestre,  sport  di  squadra  e  di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione
dell'eta' o di disabilita'; 
    b) convegni e congressi; 
    c)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  per   le
attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
attivita' di ristorazione; 
    d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle
cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati  che
si svolgono al chiuso; 
    e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino'; 
    f) attivita' che abbiano luogo in sale  da  ballo,  discoteche  e
locali assimilati; 
    g)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono al chiuso.». 
    b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  accesso  dei  visitatori   a   strutture   residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie  e  hospice,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
    b)  al  comma  1-sexies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre  2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le  modalita'  di  cui  ai  commi
1-bis e 1-ter.».