Art. 7 Graduale eliminazione del green pass rafforzato 1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'; b) convegni e congressi; c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione; d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino'; f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.». b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».