Art. 8
Obblighi vaccinali
1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei
mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente
competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende
efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non
oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di
differimento.»;
c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2022».
2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022».
3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita'
lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I
responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di
cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2
e 7.»;
d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5.»;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obbligo vaccinale
per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonche' dei Corpi
forestali delle regioni a statuto speciale). - 1. Fino al 15 giugno
2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma
3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle
seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo
4-ter.2;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori;
d) personale delle universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita.
Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione
della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale
docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli alunni da
parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1,
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le
informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di
utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla
istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui
al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle
lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del
personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel
momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a
14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli
ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,» sono sostituite
dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei
luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale
ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi
restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di
cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1,
4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022,
per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta,
esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2,
9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del
decreto-legge n. 52 del 2021.».
7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».
8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
4-ter.2»;
b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».