Art. 9 
 
Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione  da
       SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 
 
  1.  L'articolo  3  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3  (Disposizioni  per  il  sistema  educativo,  scolastico  e
formativo, ivi compresa modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal  1°  aprile  2022,
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma  restando
per   il   personale    scolastico    l'applicazione    del    regime
dell'autosorveglianza  di  cui  all'articolo  10-ter   del   presente
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema  educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
si applicano le misure di  cui  ai  commi  2  e  3.  Resta  fermo  lo
svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche  e  la
possibilita' di svolgere uscite didattiche e  viaggi  di  istruzione,
ivi   compresa   la   partecipazione   a   manifestazioni   sportive.
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» 
  2. Nelle istituzioni del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita'
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione  o  gruppo  classe,
l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e  i
docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei
anni di  eta'  utilizzano  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo  contatto  con
un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi  e,
se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo   all'ultimo
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche
in centri privati abilitati, o un test  antigenico  autosomministrato
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo  ultimo  caso,
l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione. 
  3. Nelle scuole primarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e  nelle   scuole
secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole  secondarie
di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226,  in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di
positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica
prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima
comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati  abilitati,  o  un  test
antigenico  autosomministrato  per   la   rilevazione   dell'antigene
SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso,  l'esito  negativo  del  test  e'
attestato con una autocertificazione. 
  4. Gli alunni delle scuole primarie , delle  scuole  secondarie  di
primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in  seguito
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l'attivita'  scolastica
nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da  specifica
certificazione medica attestante le condizioni di salute  dell'alunno
medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione
alla didattica digitale integrata.  La  riammissione  in  classe  dei
suddetti alunni e'  subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati. 
  5. Fino alla  conclusione  dell'anno  scolastico  2021-2022,  nelle
istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche'  negli
istituti tecnici  superiori  continuano  ad  applicarsi  le  seguenti
misure di sicurezza: 
    a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia
protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei  anni  di  eta',
per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso
dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
sportive; 
    b) e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
    c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o  permanere
nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si
presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea
superiore a 37,5°.». 
  2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,  n.  18,  e'
abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi
del citato  articolo  3-sexies  sono  ridefinite  in  funzione  della
presente disposizione. 
  3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002,  n.
27,  e'  sostituito  dal  seguente:  «3-ter.  La  valutazione   degli
apprendimenti, periodica e finale, oggetto  dell'attivita'  didattica
svolta in presenza  o  a  distanza  nell'anno  scolastico  2021/2022,
produce  gli  stessi  effetti  delle  attivita'   previste   per   le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».