Art. 9
Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da
SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a
decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e
formativo, ivi compresa modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022,
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando
per il personale scolastico l'applicazione del regime
dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo
svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche e la
possibilita' di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione,
ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita'
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe,
l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i
docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei
anni di eta' utilizzano i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con
un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e,
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche
in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso,
l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.
3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole
secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie
di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di
positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica
prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene
SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e'
attestato con una autocertificazione.
4. Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di
primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione
professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attivita' scolastica
nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica
certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno
medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione
alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei
suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati.
5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle
istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche' negli
istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti
misure di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia
protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di eta',
per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita'
sportive;
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere
nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea
superiore a 37,5°.».
2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, e'
abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi
del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della
presente disposizione.
3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n.
27, e' sostituito dal seguente: «3-ter. La valutazione degli
apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica
svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022,
produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo
ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».