Art. 10 Sospensione 1. Il responsabile dispone la sospensione dell'iscrizione da un minimo di quattro fino ad un massimo di dodici mesi se rileva il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, nei casi di carenze lievi, qualora l'organizzazione o l'associazione, a fronte della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, che provvedera' a recuperare il requisito. 2. Costituiscono carenze lievi, ai fini di cui al comma 1, le carenze temporanee e parziali di un singolo requisito, quali: a) casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese; b) inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti; c) ritardo nel deposito o approvazione del bilancio; d) mancato deposito della relazione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c); e) omesso tempestivo versamento del contributo annuale previsto dall'articolo 5, comma 3; f) limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti; g) interruzioni o riduzioni dell'attivita' tali da farne venir meno solo temporaneamente la continuita'. 3. L'organizzazione o l'associazione che ha provveduto a recuperare il requisito informa il responsabile con comunicazione via PEC cui allega ogni idonea documentazione. Il responsabile, entro quindici giorni dalla comunicazione, dispone la revoca della sospensione con decreto comunicato all'organizzazione o associazione con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 1. Quando il responsabile ritiene che la documentazione inviata e' inadeguata a comprovare il recupero del requisito lo comunica entro quindici giorni dalla comunicazione all'organizzazione o associazione a mezzo PEC, confermando la sospensione. Se la sospensione non e' revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale dispone la cancellazione dell'organizzazione o associazione dall'elenco. 4. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 1284 del codice civile: «Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari allo 1,25 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».