Art. 10 
 
                             Sospensione 
 
  1. Il responsabile dispone la  sospensione  dell'iscrizione  da  un
minimo di quattro fino ad un massimo di  dodici  mesi  se  rileva  il
sopravvenuto  venir  meno  di  uno  dei   requisiti   necessari   per
l'iscrizione  dell'elenco,  nei  casi  di  carenze   lievi,   qualora
l'organizzazione o l'associazione, a fronte  della  comunicazione  di
cui all'articolo 9, comma  2,  dichiari  per  iscritto,  entro  dieci
giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  che  provvedera'   a
recuperare il requisito. 
  2. Costituiscono carenze lievi, ai fini  di  cui  al  comma  1,  le
carenze temporanee e parziali di un singolo requisito, quali: 
    a) casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni  di
interesse con imprese; 
    b) inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti; 
    c) ritardo nel deposito o approvazione del bilancio; 
    d) mancato deposito della  relazione  prevista  dall'articolo  7,
comma 1, lettera c); 
    e) omesso tempestivo versamento del contributo  annuale  previsto
dall'articolo 5, comma 3; 
    f) limitati ritardi nella sostituzione del legale  rappresentante
che ha perduto i requisiti; 
    g) interruzioni o riduzioni dell'attivita' tali  da  farne  venir
meno solo temporaneamente la continuita'. 
  3. L'organizzazione o l'associazione che ha provveduto a recuperare
il requisito informa il responsabile con comunicazione  via  PEC  cui
allega ogni idonea documentazione. Il  responsabile,  entro  quindici
giorni dalla comunicazione, dispone la revoca della  sospensione  con
decreto comunicato all'organizzazione o associazione con le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 1. Quando il responsabile ritiene che
la documentazione inviata e' inadeguata a comprovare il recupero  del
requisito lo  comunica  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione
all'organizzazione  o  associazione  a  mezzo  PEC,  confermando   la
sospensione. Se la sospensione non e' revocata entro  un  anno  dalla
sua  adozione  la  Direzione  generale   dispone   la   cancellazione
dell'organizzazione o associazione dall'elenco. 
  4. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli
interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di
scadenza  del  termine  per   il   pagamento,   al   tasso   previsto
dall'articolo 1284 del codice civile. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1284  del  codice
          civile: 
              «Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio  degli
          interessi legali e' determinato in misura  pari  allo  1,25
          per cento in ragione d'anno. Il Ministro  del  tesoro,  con
          proprio decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana non  oltre  il  15  dicembre  dell'anno
          precedente a  quello  cui  il  saggio  si  riferisce,  puo'
          modificarne  annualmente  la   misura,   sulla   base   del
          rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di  durata
          non superiore a  12  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
          inflazione  registrato  nell'anno.  Qualora  entro  il   15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l'anno successivo. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura. 
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere determinati per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti
          nella misura legale. 
              Se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  dal
          momento in cui e' proposta  domanda  giudiziale  il  saggio
          degli interessi legali e'  pari  a  quello  previsto  dalla
          legislazione speciale  relativa  ai  ritardi  di  pagamento
          nelle transazioni commerciali. 
              La disposizione  del  quarto  comma  si  applica  anche
          all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».