Art. 11 
 
                            Cancellazione 
 
  1. Il responsabile, quando accerta la mancanza di uno dei requisiti
dichiarati  al  momento  della   presentazione   della   domanda   di
iscrizione, fatte salve le  sanzioni  penali  per  i  casi  di  falsa
dichiarazione,    dispone    la     cancellazione     dell'iscrizione
dell'organizzazione o dell'associazione dall'elenco. 
  2. La cancellazione e' altresi' disposta quando, al  di  fuori  dei
casi  previsti  dall'articolo   10,   il   responsabile   rileva   il
sopravvenuto  venir  meno  di  uno  dei   requisiti   necessari   per
l'iscrizione dell'elenco e nei casi di mancato deposito dei documenti
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). 
  3. La cancellazione e' disposta inoltre quando  dagli  accertamenti
svolti emerge che per un biennio l'organizzazione o associazione  non
ha svolto alcuna delle attivita' di  cui  all'articolo  4,  comma  4,
lettera e), numeri 4), 5) e 6). 
  4. Gli effetti  della  cancellazione  decorrono  dalla  data  della
notifica del provvedimento. 
  5. L'organismo o l'associazione nei cui confronti  e'  disposta  la
cancellazione dall'elenco non  puo'  chiedere  una  nuova  iscrizione
prima che sia decorso un  anno  dall'adozione  del  provvedimento  di
cancellazione.