Art. 11 Cancellazione 1. Il responsabile, quando accerta la mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione, dispone la cancellazione dell'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione dall'elenco. 2. La cancellazione e' altresi' disposta quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10, il responsabile rileva il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco e nei casi di mancato deposito dei documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). 3. La cancellazione e' disposta inoltre quando dagli accertamenti svolti emerge che per un biennio l'organizzazione o associazione non ha svolto alcuna delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), numeri 4), 5) e 6). 4. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data della notifica del provvedimento. 5. L'organismo o l'associazione nei cui confronti e' disposta la cancellazione dall'elenco non puo' chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione.