Art. 2 
 
                  Istituzione e tenuta dell'elenco 
 
  1. E' istituito presso il Ministero l'elenco delle organizzazioni e
associazioni  che  possono  proporre  l'azione  di  classe  a   norma
dell'articolo 840-bis del codice di procedura civile nonche' l'azione
inibitoria collettiva ai  sensi  dell'articolo  840-sexiesdecies  del
codice di procedura civile. 
  2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso  la  direzione
generale e ne e' responsabile il direttore generale,  ovvero  persona
da lui  delegata  con  qualifica  dirigenziale  o  con  qualifica  di
magistrato  nell'ambito  della  direzione  generale.   Il   direttore
generale,  al  fine  di  esercitare  la  vigilanza,  puo'   avvalersi
dell'attivita' dell'Ispettorato generale del Ministero. Ai fini della
vigilanza il responsabile  esercita  i  poteri  di  cui  al  presente
decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. 
  3. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Ministero  e
contiene i dati identificativi dell'associazione o  organizzazione  e
dei soggetti che ne  hanno  la  rappresentanza,  nonche'  l'eventuale
cancellazione o sospensione, senza riferimento alle  motivazioni  che
le hanno determinate. 
  4. Ai fini del  primo  popolamento,  sono  incluse  nell'elenco  le
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale che al momento dell'entrata in vigore del presente  decreto
risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo  137  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  tenuto  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico e  disciplinato  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260. 
  5. L'accesso  all'elenco  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'
telematiche. 
  6. Il Ministero della giustizia e'  titolare  del  trattamento  dei
dati personali. Il trattamento dei dati personali di cui al  presente
decreto e' effettuato esclusivamente  per  finalita'  correlate  alla
tenuta dell'elenco. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per il testo dell'art. 840-bis c.p.c. si veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   840-sexiesdecies
          c.p.c.: 
              «Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria  collettiva).
          - Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria
          di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio  di
          una pluralita' di individui o enti, puo' agire per ottenere
          l'ordine di cessazione o il divieto di  reiterazione  della
          condotta omissiva o  commissiva.  Le  organizzazioni  o  le
          associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari
          comprendano la tutela degli  interessi  pregiudicati  dalla
          condotta  di  cui  al  primo  periodo  sono  legittimate  a
          proporre  l'azione  qualora  iscritte  nell'elenco  di  cui
          all'art. 840-bis, secondo comma. 
              L'azione puo' essere esperita nei confronti di  imprese
          o di  enti  gestori  di  servizi  pubblici  o  di  pubblica
          utilita' relativamente ad atti  e  comportamenti  posti  in
          essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'. 
              La domanda si propone con  le  forme  del  procedimento
          camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto
          compatibili,   esclusivamente    dinanzi    alla    sezione
          specializzata in materia di impresa competente per il luogo
          dove ha sede la parte resistente. Il ricorso e'  notificato
          al pubblico ministero. 
              Si applica l'art. 840-quinquies in quanto compatibile. 
              Il tribunale puo' avvalersi di  dati  statistici  e  di
          presunzioni semplici. 
              Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva
          o commissiva, il  tribunale  puo',  su  istanza  di  parte,
          adottare i provvedimenti di  cui  all'art.  614-bis,  anche
          fuori dei casi ivi previsti. 
              Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva
          o commissiva, il tribunale puo', su richiesta del  pubblico
          ministero o delle parti, ordinare che la parte  soccombente
          adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli  effetti
          delle violazioni accertate. 
              Il giudice, su istanza  di  parte,  condanna  la  parte
          soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e
          nei tempi definiti  nello  stesso,  mediante  utilizzo  dei
          mezzi di comunicazione ritenuti piu' appropriati. 
              Quando  l'azione  inibitoria  collettiva  e'   proposta
          congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone  la
          separazione delle cause. 
              Sono fatte salve le disposizioni  previste  in  materia
          dalle leggi speciali.». 
              -  Si riporta il  testo  dell'art.  137  del  d.lgs.  6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del  consumo,  a  norma
          dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   8
          ottobre 2005, n. 235, S.O.: 
              «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'art. 139, comma  2,  nonche'  i
          relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione  nell'elenco
          degli enti  legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
          presso la stessa Commissione europea.». 
              -  Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
          21 dicembre 2012, n. 260 concernente il regolamento recante
          norme per l'iscrizione nell'elenco delle  associazioni  dei
          consumatori  e  degli  utenti  rappresentative  a   livello
          nazionale ai sensi dell'art. 137, comma 2, del  Codice  del
          consumo,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 19 febbraio 2013, n. 42.