Art. 3 Requisiti per l'iscrizione 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell'elenco di cui all'articolo 2: a) essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco; b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; d) avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale; e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attivita' statutarie attraverso: 1) articolazioni territoriali; 2) disponibilita' di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall'assenza di alcuna forma di pubblicita' anche indiretta, 3) attivita' costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi; 4) adozione di iniziative pubbliche; f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g) prevedere requisiti di onorabilita' degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 3. Per le organizzazioni o le associazioni costituite in forma di federazione o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di organizzazioni o associazioni territoriali, i requisiti devono essere posseduti sia dalla federazione che richiede l'iscrizione sia da tutte le organizzazioni o associazioni federate. 4. L'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di organizzazioni o associazioni gia' iscritte nell'elenco e' sempre consentita mediante comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali corredata del relativo atto di fusione o federativo, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3. 5. Le organizzazioni e le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al responsabile, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, senza indugio e comunque entro venti giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato il venir meno del requisito.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua: a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita'; c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. 4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza. 5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. 6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».