Art. 3 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni  e
associazioni nell'elenco di cui all'articolo 2: 
    a)  essere  state  costituite  almeno  due   anni   prima   della
presentazione della domanda di iscrizione all'elenco; 
    b) avere sede nella Repubblica italiana  o  in  uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea; 
    c) avere come  obiettivo  statutario,  anche  non  esclusivo,  la
tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; 
    d) avere un ordinamento  a  base  democratica,  con  convocazione
degli iscritti con cadenza almeno annuale; 
    e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attivita'
statutarie attraverso: 
      1) articolazioni territoriali; 
      2) disponibilita' di un sito internet aggiornato caratterizzato
da  contenuti  informativi  e  dall'assenza  di   alcuna   forma   di
pubblicita' anche indiretta, 
      3) attivita'  costante  di  assistenza  e  consulenza  per  gli
iscritti e per soggetti terzi; 
      4) adozione di iniziative pubbliche; 
    f) operare la  raccolta  delle  fonti  di  finanziamento  con  le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
    g)  prevedere  requisiti   di   onorabilita'   degli   associati,
amministratori   o   rappresentanti   conformi   a   quelli   fissati
dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e
contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e  la
revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi. 
  2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla  data
di presentazione della domanda. 
  3. Per le organizzazioni o le associazioni costituite in  forma  di
federazione o  le  analoghe  aggregazioni  di  secondo  livello,  ivi
comprese le federazioni nazionali di  organizzazioni  o  associazioni
territoriali,  i  requisiti  devono  essere   posseduti   sia   dalla
federazione che richiede l'iscrizione sia da tutte le  organizzazioni
o associazioni federate. 
  4. L'iscrizione dell'organizzazione o  dell'associazione  derivante
dalla fusione o dalla federazione di  organizzazioni  o  associazioni
gia' iscritte nell'elenco e' sempre consentita mediante comunicazione
dei rispettivi rappresentanti legali corredata del relativo  atto  di
fusione o federativo, con le modalita' di cui all'articolo  4,  comma
3. 
  5.  Le  organizzazioni  e  le  associazioni  hanno   l'obbligo   di
comunicare al responsabile, con le modalita' di cui  all'articolo  4,
comma 3, il venir meno anche di uno solo  dei  requisiti  di  cui  ai
commi 1 e  3,  senza  indugio  e  comunque  entro  venti  giorni  dal
verificarsi  dell'evento  che  ha  determinato  il  venir  meno   del
requisito. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
                «Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          presso Sim, societa' di gestione  del  risparmio,  Sicav  e
          Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 
                2. Ai fini del  comma  1,  gli  esponenti  possiedono
          requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
          soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
          tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. 
                3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          individua: 
                  a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
          esponenti; 
                  b) i requisiti di professionalita' e  indipendenza,
          graduati secondo principi di proporzionalita'; 
                  c) i criteri di competenza, coerenti con la  carica
          da  ricoprire  e  con  le  caratteristiche   del   soggetto
          abilitato, e di adeguata composizione dell'organo; 
                  d) i criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  dell'esponente,   alle
          condotte tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza
          e alle sanzioni o misure correttive da queste  irrogate,  a
          provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro   elemento
          suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; 
                  e)  i  limiti  al  cumulo  di  incarichi  per   gli
          esponenti  delle  Sim,   graduati   secondo   principi   di
          proporzionalita'   e   tenendo   conto   delle   dimensioni
          dell'intermediario; 
                  f)  le  cause   che   comportano   la   sospensione
          temporanea dalla carica e la sua durata. 
              4. Con il regolamento  previsto  dal  comma  3  possono
          essere determinati i casi in cui i requisiti e  criteri  di
          idoneita'  si  applicano  anche   ai   responsabili   delle
          principali funzioni  aziendali  nei  soggetti  indicati  al
          comma 1 di maggiore rilevanza. 
              5.  Gli  organi  di  amministrazione  e  controllo  dei
          soggetti indicati  al  comma  1  valutano  l'idoneita'  dei
          propri componenti e l'adeguatezza complessiva  dell'organo,
          documentando   il   processo   di   analisi   e   motivando
          opportunamente  l'esito  della  valutazione.  In  caso   di
          specifiche e limitate carenze riferite ai criteri  previsti
          ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
          adottare misure necessarie a colmarle. In ogni  altro  caso
          il difetto di idoneita'  o  la  violazione  dei  limiti  al
          cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
          questa e' pronunciata  dall'organo  di  appartenenza  entro
          trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
          della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non  sono
          componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
          decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. 
              6. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, secondo modalita' e tempi  stabiliti
          congiuntamente, anche al fine  di  ridurre  al  minimo  gli
          oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita'
          degli esponenti e il rispetto dei limiti  al  cumulo  degli
          incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta  e  delle
          eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso  di
          difetto  o  violazione,  pronunciano  la  decadenza   dalla
          carica.».