Art. 4 
 
        Contenuto e modalita' di presentazione della domanda 
 
  1.  Le  organizzazioni  e  associazioni  che  intendono  iscriversi
nell'elenco presentano domanda, utilizzando il  modello  a  tal  fine
pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero. La  domanda
e' sottoscritta dal legale rappresentante con firma  digitale  o  con
firma elettronica qualificata, e contiene l'indicazione: 
    a) della denominazione dell'organizzazione o associazione; 
    b) della sede legale; 
    c) del codice fiscale; 
    d)  dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   (PEC)
dell'organizzazione o associazione. 
  2.  La  domanda  reca  altresi'  l'attestazione,  resa  dal  legale
rappresentante dell'organizzazione o associazione, del  possesso  dei
requisiti indicati dall'articolo 3, comma 1. 
  3. La domanda di iscrizione e' redatta e presentata  esclusivamente
per  via  telematica  mediante  la  casella  di   posta   elettronica
certificata (PEC) di cui l'organizzazione o associazione e' titolare,
secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La  domanda  e'  inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  appositamente  dedicato   dalla   direzione
generale e  indicato  nel  modulo  di  cui  al  comma  1.  Quando  le
dimensioni dei documenti informatici  sono  superiori  ai  limiti  di
capienza della PEC, la trasmissione dei medesimi  puo'  avvenire  con
due o piu' messaggi separati di PEC. 
  4. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: 
    a) copia dell'atto costitutivo comprovante  che  la  costituzione
quale organizzazione o associazione avente come obiettivo statutario,
anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza
scopo di lucro, e' avvenuta almeno  due  anni  prima  della  data  di
presentazione della domanda; 
    b) copia dello statuto vigente alla data di  presentazione  della
domanda  di  iscrizione  e  delle  eventuali   modifiche   statutarie
intervenute nell'ultimo biennio comprovanti, per l'intero biennio, un
ordinamento a base democratica e, come scopo anche non esclusivo,  la
tutela  dei  diritti  individuali  omogenei,  senza  fini  di  lucro,
nonche', con riferimento al medesimo periodo, copia dei verbali delle
assemblee  degli  iscritti,  dei  regolamenti  che  disciplinano   le
elezioni e degli atti relativi alle  elezioni  dei  rappresentanti  e
degli organi direttivi dell'organizzazione o associazione; 
    c) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
legale rappresentante dell'associazione in conformita'  al  modulo  a
tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del  Ministero  e
concernente la tenuta, presso la propria sede  legale  o  altra  sede
espressamente indicata in tale  dichiarazione,  di  un  unico  elenco
nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente,  con  l'indicazione
delle quote versate dagli associati, la  regolare  tenuta  dei  libri
contabili nonche' il  numero  totale  degli  iscritti  alla  data  di
presentazione della domanda  e,  in  ogni  caso,  alla  data  del  31
dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda, e la loro
ripartizione per regioni e province autonome; 
    d) per ciascuno dei due anni anteriori a  quello  di  iscrizione,
copia autentica del bilancio annuale delle  entrate  e  delle  uscite
contenente l'indicazione delle quote versate dagli  associati  o  del
rendiconto economico contenente  l'indicazione  delle  quote  versate
dagli associati; 
    e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel  biennio
precedente, sottoscritta dal  legale  rappresentante,  e  ogni  altra
documentazione  atta  a  comprovare  la   continuita'   e   rilevanza
dell'attivita' e a fornire notizie sull'articolazione territoriale  e
sulle  sedi  operative,  con  l'indicazione  dei  responsabili  delle
principali sedi locali  dell'organizzazione  o  dell'associazione  e,
anche nella forma  di  indicazioni  negative,  di  dati  e  documenti
relativamente ai seguenti indicatori: 
      1) disponibilita' di un sito internet aggiornato e con adeguati
contenuti  informativi   sia   relativamente   all'organizzazione   e
funzionamento dell'organizzazione o associazione,  sia  relativamente
alle tematiche di tutela dei diritti individuali omogenei; 
      2) tipologia e numero delle attivita' di  comunicazione,  quali
le pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale; 
      3) numero  e  articolazione  territoriale  degli  sportelli  di
assistenza e consulenza  ovvero  tipologia,  modalita'  e  numero  di
contatti relativamente alle  forme  di  consulenza  ed  assistenza  a
distanza; 
      4) numero dei pareri e delle  consulenze  comunque  fornite  ai
singoli componenti della classe; 
      5) numero dei ricorsi ai sensi dell'articolo 840-bis del codice
di procedura civile e,  per  il  periodo  precedente  all'entrata  in
vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, degli atti introduttivi  di
giudizi ai sensi dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, presentati a tutela  di  diritti  individuali
omogenei o su mandato di singoli componenti della classe; 
      6) tipologia, numero ed esiti  delle  attivita'  di  assistenza
connesse alla tutela giurisdizionale e stragiudiziale dei  componenti
della classe; 
      7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche  di  interesse
dei   componenti   della   classe,    quali    convegni,    seminari,
manifestazioni, organizzati dall'organizzazione o associazione o  cui
l'organizzazione o l'associazione  ha  partecipato  con  relazioni  o
interventi; 
      8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e
di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei componenti della
classe,  ad  attivita'  ovvero  ad  organi  consultivi  di  pubbliche
amministrazioni o gestori di pubblici servizi; 
    f) dichiarazione sostitutiva di certificazione  resa  dai  legali
rappresentanti dell'organizzazione o associazione attestante che  gli
stessi rivestono tale carica, che non hanno  subito  alcuna  condanna
passata in giudicato, in relazione all'attivita'  dell'organizzazione
o  associazione  medesima,  e  che  non  rivestono  la  qualifica  di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione di beni  ed
erogazione di servizi in qualsiasi forma costituite; 
    g) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
legale rappresentante attestante che l'organizzazione o  associazione
non svolge attivita' di promozione o pubblicita'  commerciale  avente
per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione  di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a
mantenere tali preclusioni; se  l'organizzazione  o  associazione  ha
ricevuto  nell'ultimo  biennio  eventuali  contributi  da  imprese  o
associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni  con  le
stesse, nella dichiarazione tali contributi,  accordi  e  convenzioni
devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando
per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci
e rendiconti e fornendo ogni elemento utile  a  dimostrare  che  tali
contributi, accordi e  convenzioni  non  determinano  connessioni  di
interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a  esigenze
di tutela dei diritti individuali omogenei e a favore degli iscritti,
ivi  compresi  gli  elementi  circa  la  trasparenza  e   completezza
dell'informazione in merito fornita agli iscritti ed alla generalita'
dei componenti della classe; 
    h) prova del versamento del contributo  di  cui  all'articolo  5,
mediante allegazione della ricevuta telematica del versamento. 
  5. Il responsabile verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  e  ha
facolta' di accertare la veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  dai
richiedenti ai sensi dell'articolo  71  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  6.  Le  organizzazioni  e  le  associazioni  hanno   l'obbligo   di
comunicare al responsabile ogni variazione dei dati  contenuti  nella
domanda di iscrizione, senza indugio e comunque  entro  venti  giorni
dalla  variazione,  mediante  comunicazione  di   posta   elettronica
certificata. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per   l'art.   196-ter   delle   disposizioni    per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si riporta il testo dell'art. 65 del citato  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.: 
                «Art. 65 (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
                  a) se sottoscritte mediante una delle forme di  cui
          all'art. 20; 
                  b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale (SPID), la carta di  identita'  elettronica  o  la
          carta nazionale dei servizi; 
                  b-bis) ovvero formate tramite il punto  di  accesso
          telematico per i dispositivi mobili di cui all'art. 64-bis; 
                  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                  c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante  o  dal
          dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in  uno
          degli elenchi di  cui  all'art.  6-bis,  6-ter  o  6-quater
          ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
          indirizzo elettronico eletto presso un  servizio  di  posta
          elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico   di
          recapito  certificato  qualificato,   come   definito   dal
          Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in  assenza  di  un
          domicilio digitale iscritto,  la  trasmissione  costituisce
          elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art.
          3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a
          cui e' riferita l'istanza o la  dichiarazione.  Sono  fatte
          salve le disposizioni  normative  che  prevedono  l'uso  di
          specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel  settore
          tributario. 
                1-bis. 
                1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
                2. Le istanze e le dichiarazioni di cui  al  comma  1
          sono  equivalenti  alle  istanze   e   alle   dichiarazioni
          sottoscritte con firma autografa apposta  in  presenza  del
          dipendente addetto al procedimento. 
                3. 
                4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
                  "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82".». 
              -  Per il testo dell'art. 840-bis c.p.c. si veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Si riporta il testo dell'art. 71 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa  (Testo  A)»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
                «Art.  71  (Modalita'  dei  controlli).   -   1.   Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a  campione  in  misura  proporzionale  al
          rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  e  nei  casi   di
          ragionevole dubbio, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
          di' cui  agli  articoli  46  e  47,  anche  successivamente
          all'erogazione dei benefici,  comunque  denominati,  per  i
          quali sono rese le dichiarazioni. 
                2. I controlli riguardanti dichiarazioni  sostitutive
          di  certificazione  sono  effettuati   dall'amministrazione
          procedente con le modalita' di cui all'art. 43  consultando
          direttamente gli archivi dell'amministrazione  certificante
          ovvero  richiedendo   alla   medesima,   anche   attraverso
          strumenti informatici o telematici, conferma scritta  della
          corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei
          registri da questa custoditi. 
                3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
                4.  Qualora  il  controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive  presentate  ai  privati  di  cui  all'art.  2,
          l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
          certificazione  e'  tenuta  a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».