Art. 4 Contenuto e modalita' di presentazione della domanda 1. Le organizzazioni e associazioni che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, utilizzando il modello a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero. La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o con firma elettronica qualificata, e contiene l'indicazione: a) della denominazione dell'organizzazione o associazione; b) della sede legale; c) del codice fiscale; d) dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o associazione. 2. La domanda reca altresi' l'attestazione, resa dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, del possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3, comma 1. 3. La domanda di iscrizione e' redatta e presentata esclusivamente per via telematica mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'organizzazione o associazione e' titolare, secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda e' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente dedicato dalla direzione generale e indicato nel modulo di cui al comma 1. Quando le dimensioni dei documenti informatici sono superiori ai limiti di capienza della PEC, la trasmissione dei medesimi puo' avvenire con due o piu' messaggi separati di PEC. 4. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo comprovante che la costituzione quale organizzazione o associazione avente come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro, e' avvenuta almeno due anni prima della data di presentazione della domanda; b) copia dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo biennio comprovanti, per l'intero biennio, un ordinamento a base democratica e, come scopo anche non esclusivo, la tutela dei diritti individuali omogenei, senza fini di lucro, nonche', con riferimento al medesimo periodo, copia dei verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'organizzazione o associazione; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione in conformita' al modulo a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri contabili nonche' il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda, e la loro ripartizione per regioni e province autonome; d) per ciascuno dei due anni anteriori a quello di iscrizione, copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o del rendiconto economico contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati; e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel biennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, e ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' e rilevanza dell'attivita' e a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'organizzazione o dell'associazione e, anche nella forma di indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti indicatori: 1) disponibilita' di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione e funzionamento dell'organizzazione o associazione, sia relativamente alle tematiche di tutela dei diritti individuali omogenei; 2) tipologia e numero delle attivita' di comunicazione, quali le pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale; 3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalita' e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza; 4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai singoli componenti della classe; 5) numero dei ricorsi ai sensi dell'articolo 840-bis del codice di procedura civile e, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, degli atti introduttivi di giudizi ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, presentati a tutela di diritti individuali omogenei o su mandato di singoli componenti della classe; 6) tipologia, numero ed esiti delle attivita' di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e stragiudiziale dei componenti della classe; 7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei componenti della classe, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'organizzazione o associazione o cui l'organizzazione o l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi; 8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei componenti della classe, ad attivita' ovvero ad organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi; f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'organizzazione o associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, che non hanno subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'organizzazione o associazione medesima, e che non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione di beni ed erogazione di servizi in qualsiasi forma costituite; g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante attestante che l'organizzazione o associazione non svolge attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'organizzazione o associazione ha ricevuto nell'ultimo biennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei diritti individuali omogenei e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli iscritti ed alla generalita' dei componenti della classe; h) prova del versamento del contributo di cui all'articolo 5, mediante allegazione della ricevuta telematica del versamento. 5. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Le organizzazioni e le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al responsabile ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione, senza indugio e comunque entro venti giorni dalla variazione, mediante comunicazione di posta elettronica certificata.
Note all'art. 4: - Per l'art. 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'art. 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'art. 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'art. 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. 4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".». - Per il testo dell'art. 840-bis c.p.c. si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».