Art. 5 
 
                     Contributo per l'iscrizione 
 
  1.  Ai  fini  dell'iscrizione   nell'elenco,   l'organizzazione   o
l'associazione richiedente provvede al versamento di un contributo di
euro 200. 
  2. Ai fini  del  mantenimento  dell'iscrizione  l'organizzazione  o
l'associazione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno  successivo
a quello di iscrizione, al versamento di un contributo di euro 100. 
  3. Il pagamento del  contributo  e'  effettuato  con  le  modalita'
telematiche di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  4.  I  contributi  sono   versati   sull'apposito   capitolo   3532
dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la   successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero. 
  5. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2  e'  aggiornato
ogni tre anni  con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si riporta il testo dell'art. 5 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma  2,
          sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di  cui
          al comma  2,  i  pagamenti  spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33),  34)  e  35)
          del regolamento UE 2015/751 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 29  aprile  2015  relativo  alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti di  cui  all'art.  64,
          l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in
          tutta la gestione del processo di pagamento. 
                2-bis. 
                2-ter.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di   tributi   di   cui   all'art.   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari  di  cui  all'art.  17  e  seguenti   del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. 
                3-bis. 
                3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
          presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».