Art. 6 Procedimento di iscrizione 1. Il responsabile approva il modello della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche. 2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. 3. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo' essere effettuata dal responsabile, per una sola volta, mediante comunicazione via PEC. In caso di richiesta di integrazione il termine di cui al comma 2 e' interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti. L'organizzazione o l'associazione ottempera alla richiesta di integrazione entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante comunicazione via PEC. In caso di mancata ottemperanza entro tale termine il procedimento e' concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione. 4. Entro il termine di quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3 il provvedimento finale, adottato con decreto del responsabile, e' comunicato all'associazione interessata mediante PEC. Il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente alla richiedente, mediante PEC, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. In caso di mancata adozione del provvedimento entro i termini di cui ai commi 2 o di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4 primo periodo, si procede comunque all'iscrizione.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».