Art. 6 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1.  Il  responsabile  approva  il  modello  della  domanda  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e fissa le modalita'  di  svolgimento  delle
verifiche. 
  2.  Il  procedimento  di  iscrizione  deve  essere  concluso  entro
sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. 
  3. La richiesta di integrazione della domanda o dei  suoi  allegati
puo' essere effettuata dal responsabile, per una sola volta, mediante
comunicazione via PEC.  In  caso  di  richiesta  di  integrazione  il
termine di cui al comma 2 e' interrotto e ricomincia a decorrere  dal
momento della ricezione degli elementi richiesti. L'organizzazione  o
l'associazione ottempera alla  richiesta  di  integrazione  entro  il
termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante  comunicazione  via
PEC.  In  caso  di  mancata  ottemperanza  entro  tale   termine   il
procedimento   e'   concluso    con    provvedimento    di    diniego
dell'iscrizione. 
  4.  Entro  il  termine  di  quindici   giorni   dalla   conclusione
dell'istruttoria di cui al comma 3 il provvedimento finale,  adottato
con  decreto  del  responsabile,   e'   comunicato   all'associazione
interessata  mediante  PEC.  Il  responsabile,  prima  della  formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente  alla
richiedente, mediante PEC, i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni. 
  5. In caso di mancata adozione del provvedimento entro i termini di
cui ai commi 2 o di mancata comunicazione entro il termine di cui  al
comma 4 primo periodo, si procede comunque all'iscrizione. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si riporta il testo dell'art.  10-bis  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei  motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.».