Art. 8 
 
                            Aggiornamento 
 
  1. Entro il 31 maggio di  ogni  anno,  con  decreto  del  Direttore
generale, pubblicato sul sito  internet  istituzionale,  si  provvede
all'aggiornamento dell'elenco, previa verifica del  mantenimento  dei
requisiti ai sensi dell'articolo 7. 
  2. Ai  fini  dell'aggiornamento  dell'elenco  e  dell'adozione  dei
provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11, il responsabile  esercita
il potere  di  controllo,  anche  mediante  acquisizione  di  atti  e
notizie, avvalendosi  dell'attivita'  dell'Ispettorato  generale  del
Ministero.