Art. 8 Aggiornamento 1. Entro il 31 maggio di ogni anno, con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale, si provvede all'aggiornamento dell'elenco, previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 7. 2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco e dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11, il responsabile esercita il potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, avvalendosi dell'attivita' dell'Ispettorato generale del Ministero.