Art. 9 
 
     Disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione 
 
  1. Il responsabile adotta  i  provvedimenti  di  sospensione  o  di
cancellazione di cui agli articoli 10 e 11 con decreto  motivato.  Il
decreto   e'   comunicato   all'organizzazione   o   all'associazione
interessata a mezzo di comunicazione via PEC all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata di cui  l'organizzazione  o  associazione  e'
titolare o, nel solo caso di disattivazione del medesimo,  con  altro
mezzo idoneo. 
  2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di  cui  al  comma  1,  il
responsabile   comunica   all'organizzazione    o    all'associazione
interessata, con le modalita' stabilite dal comma  1,  i  motivi  che
comportano l'adozione del provvedimento, invitando a  presentare  per
iscritto, a mezzo PEC, eventuali osservazioni, se del caso  corredate
da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 
  3. Il responsabile, se ritiene di non accogliere  le  osservazioni,
adotta  il  decreto  motivato  e  lo  comunica  all'organizzazione  o
all'associazione interessata con le modalita' stabilite dal comma  1.
Analogamente provvede nel caso in cui l'organizzazione o associazione
interessata non faccia pervenire osservazioni nel termine di  cui  al
comma 2. 
  4. Il responsabile nel caso in cui non debba  adottare  alcuno  dei
provvedimenti di cui al  comma  1,  procede  all'archiviazione  dando
comunicazione   del   decreto   all'organizzazione   o   associazione
interessata con  le  modalita'  stabilite  dal  comma  1.  L'atto  di
archiviazione non  preclude  l'avvio  di  un  nuovo  procedimento  di
cancellazione o sospensione dell'iscrizione.