Art. 9 Disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione 1. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione di cui agli articoli 10 e 11 con decreto motivato. Il decreto e' comunicato all'organizzazione o all'associazione interessata a mezzo di comunicazione via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui l'organizzazione o associazione e' titolare o, nel solo caso di disattivazione del medesimo, con altro mezzo idoneo. 2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il responsabile comunica all'organizzazione o all'associazione interessata, con le modalita' stabilite dal comma 1, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento, invitando a presentare per iscritto, a mezzo PEC, eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Il responsabile, se ritiene di non accogliere le osservazioni, adotta il decreto motivato e lo comunica all'organizzazione o all'associazione interessata con le modalita' stabilite dal comma 1. Analogamente provvede nel caso in cui l'organizzazione o associazione interessata non faccia pervenire osservazioni nel termine di cui al comma 2. 4. Il responsabile nel caso in cui non debba adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 1, procede all'archiviazione dando comunicazione del decreto all'organizzazione o associazione interessata con le modalita' stabilite dal comma 1. L'atto di archiviazione non preclude l'avvio di un nuovo procedimento di cancellazione o sospensione dell'iscrizione.