Art. 5 
 
                 Consumo immediato e vendita diretta 
 
  1. Nell'ambito della provincia in cui ha  sede  l'azienda  e  delle
province  contermini,  entro  il  territorio  regionale,  il  consumo
immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL
possono avvenire: 
    a) presso la propria azienda  e  presso  esercizi  di  vendita  a
questa funzionalmente connessi compresa la malga, purche' gestiti dal
medesimo imprenditore agricolo o ittico; 
    b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni,
da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico; 
    c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione
in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. 
  2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari  locali  di
vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali  20  novembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  301  del  29  dicembre  2007,
possono riservare agli imprenditori agricoli o  ittici  esercenti  la
vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati  nell'area  destinata
al mercato, qualora disponibili. 
  3. Gli  esercizi  commerciali  possono  dedicare  ai  prodotti  PPL
appositi  spazi  di  vendita  in  modo  da  renderli   immediatamente
visibili. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali 20 novembre 2007, recante attuazione
          dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296, sui  mercati  riservati  all'esercizio  della  vendita
          diretta da parte degli imprenditori agricoli e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.