Art. 5 Consumo immediato e vendita diretta 1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire: a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purche' gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico; b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico; c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. 2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili. 3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, recante attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.