Art. 2 
 
Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso  le
  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,
  musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni 
 
  1. Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due corsi
di  diploma  accademico  di  primo  o  di  secondo   livello   o   di
perfezionamento o master, anche  presso  piu'  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   (AFAM),   di   cui
all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 
  2. E' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso  di  diploma
accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di
ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della  legge  21
dicembre  1999,  n.  508.   E'   altresi'   consentita   l'iscrizione
contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1  del
presente  articolo,  a  un  corso  di  dottorato  di  ricerca  o   di
perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui  al
medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999. 
  3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2  e'  consentita
presso istituzioni italiane ovvero  italiane  ed  estere,  anche  per
corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.  Resta
fermo  l'obbligo  del  possesso  dei  titoli  di   studio   richiesti
dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio. 
  4. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea al  medesimo  corso
di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane  ovvero  italiane
ed estere. 
  5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia  di
definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM. 
  6. E'  consentita,  nel  limite  di  due  iscrizioni,  l'iscrizione
contemporanea a corsi di studio universitari  e  a  corsi  di  studio
presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1. 
  7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30  dicembre  2010,  n.
240, e' abrogato. Fino all'adozione del decreto di  cui  all'articolo
4, comma 3, della presente legge continuano  ad  applicarsi,  per  la
contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi  di
studio  presso  i  conservatori  di  musica,  gli  istituti  musicali
pareggiati e l'Accademia nazionale  di  danza,  le  disposizioni  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'Universita'  e   della
ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  25
del 31 gennaio 2012. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.
          508, (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
          nazionale  di  danza,  dell'Accademia  nazionale  di   arte
          drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le  industrie
          artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli  Istituti
          musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2000, n. 2: 
                «Art.  2.   (Alta   formazione   e   specializzazione
          artistica e musicale). - 1. Le  Accademie  di  belle  arti,
          l'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica  e  gli  ISIA,
          nonche', con l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
          comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
          danza e gli  Istituti  musicali  pareggiati  costituiscono,
          nell'ambito  delle  istituzioni   di   alta   cultura   cui
          l'articolo 33 della Costituzione riconosce  il  diritto  di
          darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
          e  specializzazione  artistica  e  musicale.  Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
                2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
          danza e gli istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
                3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo    1,    poteri    di
          programmazione, indirizzo e  coordinamento  sulla  base  di
          quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,  n.
          168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
          presente legge. 
                4. Le istituzioni di cui  all'articolo  1  sono  sedi
          primarie di  alta  formazione,  di  specializzazione  e  di
          ricerca  nel  settore  artistico  e  musicale  e   svolgono
          correlate  attivita'  di   produzione.   Sono   dotate   di
          personalita' giuridica e godono  di  autonomia  statutaria,
          didattica,  scientifica,  amministrativa,   finanziaria   e
          contabile ai sensi del presente articolo, anche  in  deroga
          alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato  e  degli
          enti  pubblici,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  relativi
          principi. 
                5. Le istituzioni di cui all'articolo 1  istituiscono
          e attivano corsi di formazione ai quali si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
                6.  Il  rapporto  di  lavoro  del   personale   delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo   1    e'    regolato
          contrattualmente  ai  sensi  del  decreto   legislativo   3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, nell'ambito di apposito  comparto  articolato
          in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
          il personale docente  e  non  docente.  Limitatamente  alla
          copertura dei posti in organico che si rendono  disponibili
          si  fa  ricorso   alle   graduatorie   nazionali   previste
          dall'articolo  270,  comma  1,  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato  con
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3, comma 1, della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, le quali, integrate in prima applicazione a norma  del
          citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
          ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti  dalla
          presente legge cui non  si  possa  far  fronte  nell'ambito
          delle  dotazioni  organiche,  si  provvede   esclusivamente
          mediante l'attribuzione di  incarichi  di  insegnamento  di
          durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
          temporaneamente  conferiti  a   personale   incluso   nelle
          predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di  tali
          graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono  attribuiti
          con contratti  di  durata  non  superiore  al  quinquennio,
          rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non  sono
          comunque conferibili al personale in servizio di ruolo.  Il
          personale  docente  e  non  docente,  in   servizio   nelle
          istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge con rapporto di lavoro a  tempo
          indeterminato, e' inquadrato presso  di  esse  in  appositi
          ruoli  ad  esaurimento,  mantenendo  le   funzioni   e   il
          trattamento  complessivo   in   godimento.   Salvo   quanto
          stabilito nel secondo e  nel  terzo  periodo  del  presente
          comma,  nei  predetti  ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
          inquadrato  il   personale   inserito   nelle   graduatorie
          nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                7. Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
                  a)  i  requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                  b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                  c) le modalita' di trasformazione di cui  al  comma
          2; 
                  d) i possibili accorpamenti e fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                  e) le procedure di reclutamento del personale; 
                  f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti
          di   autonomia    e    per    l'esercizio    dell'autonomia
          regolamentare; 
                  g) le procedure, i tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                  h)  i  criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, per gli  ordinamenti  didattici  e
          per la programmazione degli accessi; 
                  i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni
          di cui all'articolo 1. 
                8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) valorizzazione delle  specificita'  culturali  e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
                  b)  rapporto  tra  studenti  e   docenti,   nonche'
          dotazione di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati  alle
          specifiche attivita' formative; 
                  c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
                  d)  previsione,   per   le   istituzioni   di   cui
          all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla  data
          di entrata in vigore di specifiche norme  di  riordino  del
          settore, corsi di formazione musicale o coreutica di  base,
          disciplinati in  modo  da  consentirne  la  frequenza  agli
          alunni iscritti alla scuola media e alla scuola  secondaria
          superiore; 
                  e) possibilita' di prevedere, contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
          statizzazione  si  terra'   conto,   in   particolare   nei
          capoluoghi    sprovvisti    di     istituzioni     statali,
          dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
          pareggiati o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano  fatto
          domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il  legale
          riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
          requisiti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                  f) definizione di un sistema di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
                  g) facolta' di convenzionamento, nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
                  h) facolta' di convenzionamento, nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
                  i)  facolta'  di  costituire,  sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
                  l) verifica periodica, anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
                9. Con effetto dalla data di entrata in vigore  delle
          norme regolamentari di cui al  comma  7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi. 
              - Si riporta l'articolo 11 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  (Regolamento
          recante disciplina per  la  definizione  degli  ordinamenti
          didattici delle Istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          18 ottobre 2005, n. 243: 
                «Art.  11.  (Istituzioni  non  statali).  -  1.  Fino
          all'entrata in vigore del  regolamento  che  disciplina  le
          procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
          riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
          dell'articolo  2,  comma  7,  lettera  g),   della   legge,
          l'autorizzazione a rilasciare i titoli di  Alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita,  con
          decreto  del  Ministro,  a  istituzioni  non  statali  gia'
          esistenti alla data di entrata in  vigore  della  legge.  A
          tale  fine,  le  istituzioni  interessate  presentano   una
          relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
          la conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle
          disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
          disponibilita' di idonee strutture e  di  adeguate  risorse
          finanziarie e di personale. 
                2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del  CNAM,
          in ordine alla conformita'  dell'ordinamento  didattico,  e
          del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle  strutture  e
          del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A  tale
          fine il Comitato e' integrato con esperti del settore  fino
          ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
          tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative   delle
          istituzioni   ricomprese   nel    sistema,    nei    limiti
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio,  come   previsto
          dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662. 
                3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio  attivati
          e le altre attivita' formative sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti  vigenti  per  le  istituzioni  statali.  4.   Le
          istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto  della
          normativa in materia di diritto allo studio degli  studenti
          iscritti. 5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle Accademie gia' abilitate a  rilasciare
          titoli secondo il previgente ordinamento didattico.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005,  n.  212,  (Regolamento  recante  disciplina  per  la
          definizione degli ordinamenti didattici  delle  istituzioni
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
          dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.  508),  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243. 
              - Si riporta il comma 21 dell'articolo 29  della  legge
          30  dicembre  2010,   n.   240   (Norme   in   materia   di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita'  e  l'efficienza   del   sistema   universitario),
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio  2011,  n.  10,
          S.O. n. 11: 
                «21. Con  decreto  del  Ministro,  da  emanare  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, previo  parere  del  CUN  e  del  Consiglio
          nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (CNAM), sono disciplinate le  modalita'  organizzative  per
          consentire agli  studenti  la  contemporanea  iscrizione  a
          corsi di studio universitari e a corsi di  studi  presso  i
          conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati  e
          l'Accademia nazionale di danza.» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 28 settembre  2011,  reca:
          «Disciplina delle modalita'  organizzative  per  consentire
          agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio
          presso le Universita' e presso gli  Istituti  superiori  di
          studi musicali e coreutici.»