Art. 3 
 
                         Diritto allo studio 
 
  1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente  a  due  corsi  di
studio ai sensi degli articoli  1  e  2  beneficia,  alle  condizioni
previste dalla normativa vigente, degli strumenti  e  dei  servizi  a
sostegno del diritto allo studio  per  una  sola  iscrizione,  eletta
dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale,
dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica
a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. 
  2. Le universita' e le istituzioni dell'AFAM  redigono  annualmente
un programma  per  favorire  e  promuovere  la  partecipazione  degli
studenti lavoratori ai corsi di studio  e  alle  attivita'  formative
successive al conseguimento del titolo.