Art. 4 
 
Modalita' e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'Universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, previo parere  della  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane, del Consiglio  universitario  nazionale  e  del
Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le
modalita' per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di
cui all'articolo 1,  con  particolare  attenzione  per  i  corsi  che
richiedono   la   frequenza   obbligatoria,   e   per   favorire   il
conseguimento,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  presso   due
universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale,  di
cui  almeno  un'istituzione  italiana,  di  titoli  finali  doppi   o
congiunti. Con il decreto  di  cui  al  presente  comma,  sentito  il
Ministro dell'istruzione per le parti di  competenza,  sono  altresi'
stabilite le modalita' di adeguamento del fascicolo elettronico dello
studente, di cui all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  modalita'  di  raccordo  con   il
curriculum dello studente, di cui all'articolo  1,  comma  28,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identita'
elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies
e 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  sono  stabiliti,  ferma  restando  l'autonomia
delle  universita',  i  criteri  in  base  ai  quali  e'   consentita
l'iscrizione contemporanea a due corsi  universitari  con  accesso  a
numero programmato a livello nazionale. 
  3. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, previo parere del Consiglio universitario  nazionale,
del Consiglio nazionale degli studenti universitari e  del  Consiglio
nazionale  per  l'alta  formazione   artistica   e   musicale,   sono
disciplinate  le  modalita'   per   facilitare   agli   studenti   la
contemporanea iscrizione di cui all'articolo  2  e  per  favorire  il
conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di  corsi
di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da
due istituzioni dell'AFAM o da universita' e  istituzioni  dell'AFAM,
di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo  11  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  il  comma  1   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  2012,  n.
          294, S.O. n. 208. 
                «Art. 10. (Anagrafe nazionale degli studenti e  altre
          misure in materia scolastica). - 1. Al fine  di  accelerare
          il processo di automazione amministrativa  e  migliorare  i
          servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi,  le
          universita' statali e non statali legalmente  riconosciute,
          a decorrere dall'anno accademico  2013-2014,  costituiscono
          il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti
          i documenti, gli atti e i dati inerenti la  carriera  dello
          studente, compresi  i  periodi  di  studio  all'estero  per
          mobilita',  e  che  alimentano  il  diploma  supplement,  a
          partire dall'immatricolazione o  dall'avvio  di  una  nuova
          carriera fino al conseguimento del titolo.» 
              - Si riporta il comma 28 dell'articolo 1 della legge 13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «28. Le scuole secondarie di secondo grado  introducono
          insegnamenti opzionali nel secondo  biennio  e  nell'ultimo
          anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
          flessibilita'.  Tali  insegnamenti,  attivati   nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e dei posti di  organico  dell'autonomia  assegnati
          sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
          parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel
          curriculum dello studente,  che  ne  individua  il  profilo
          associandolo a un'identita' digitale e  raccoglie  tutti  i
          dati utili anche ai fini dell'orientamento  e  dell'accesso
          al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
          competenze   acquisite,   alle   eventuali   scelte   degli
          insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche  in
          alternanza  scuola-lavoro  e  alle   attivita'   culturali,
          artistiche,   di   pratiche   musicali,   sportive   e   di
          volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione
          del profilo dello studente  da  associare  ad  un'identita'
          digitale, le modalita' di trattamento  dei  dati  personali
          contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte   di
          ciascuna   istituzione   scolastica,   le   modalita'    di
          trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca dei  suddetti  dati  ai  fini  di  renderli
          accessibili nel Portale unico di cui al comma 136,  nonche'
          i criteri e le modalita' per la  mappatura  del  curriculum
          dello studente ai fni  di  una  trasparente  lettura  della
          progettazione e della valutazione per competenze.» 
              - Si riportano  i  commi  2-quater,  2-nonies  e  3-bis
          dell'articolo 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 93: 
                «Art. 64. Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 
              (Omissis.) 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1. 
              (Omissis.) 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              (Omissis.) 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere b) e c),  utilizzano  esclusivamente  le  identita'
          digitali ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma  2-nonies,  a  decorrere  dal  28  febbraio  2021,  i
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la  carta
          di identita' elettronica ai fini  dell'identificazione  dei
          cittadini  che  accedono  ai  propri  servizi  online.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          digitalizzazione e' stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente  le  identita'  digitali  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi on-line.» 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. n. 86: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta l'articolo 11 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  (Regolamento
          recante disciplina per  la  definizione  degli  ordinamenti
          didattici delle Istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          18 ottobre 2005, n. 243: 
                «Art.  11.  (Istituzioni  non  statali).-   1.   Fino
          all'entrata in vigore del  regolamento  che  disciplina  le
          procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
          riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
          dell'articolo  2,  comma  7,  lettera  g),   della   legge,
          l'autorizzazione a rilasciare i titoli di  Alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita,  con
          decreto  del  Ministro,  a  istituzioni  non  statali  gia'
          esistenti alla data di entrata in  vigore  della  legge.  A
          tale  fine,  le  istituzioni  interessate  presentano   una
          relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
          la conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle
          disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
          disponibilita' di idonee strutture e  di  adeguate  risorse
          finanziarie e di personale. 
                2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del  CNAM,
          in ordine alla conformita'  dell'ordinamento  didattico,  e
          del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle  strutture  e
          del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A  tale
          fine il Comitato e' integrato con esperti del settore  fino
          ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
          tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative   delle
          istituzioni   ricomprese   nel    sistema,    nei    limiti
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio,  come   previsto
          dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662. 
                3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio  attivati
          e le altre attivita' formative sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti vigenti per le istituzioni statali. 
                4. Le istituzioni  autorizzate  devono  garantire  il
          rispetto della normativa in materia di diritto allo  studio
          degli studenti iscritti. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle Accademie gia'  abilitate  a  rilasciare  titoli
          secondo il previgente ordinamento didattico.»