Art. 5 
 
         Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge 
 
  1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo  anno  accademico
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro dell'Universita' e della ricerca presenta
alle Camere una relazione sullo stato di  attuazione  della  presente
legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base
dei  rapporti  che  le  universita'  e   le   istituzioni   dell'AFAM
trasmettono  annualmente  al  Ministero  dell'universita'   e   della
ricerca.