Art. 2 
 
Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure  di
                  sostegno all'educazione dei figli 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia, del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, con  il  Ministro  della
cultura, con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  con  il
Ministro per le disabilita'  e  con  il  Ministro  per  le  politiche
giovanili, uno o piu'  decreti  legislativi  per  il  riordino  e  il
rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori  principi
e criteri direttivi: 
    a)  garantire  in  tutto  il  territorio  nazionale,   in   forma
progressiva,  l'istituzione,  il  sostegno  e  il  rafforzamento  dei
servizi socio-educativi  per  l'infanzia  e  per  l'adolescenza,  dei
servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,   e   delle   scuole
dell'infanzia, al fine di  assicurare  alle  famiglie  parita'  nelle
condizioni di accesso e pari opportunita' per la crescita dei  figli,
nonche' misure di contrasto della  poverta'  educativa  minorile,  in
particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane
e le aree interne; 
    b) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi
destinati a coprire, anche per l'intero  ammontare,  il  costo  delle
rette relative alla frequenza dei servizi educativi  per  l'infanzia,
secondo  i  requisiti  di  accreditamento  previsti  dalla  normativa
vigente,   e   delle   scuole   dell'infanzia,    nonche'    mediante
l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale,  presso  le
rispettive abitazioni per le famiglie con figli di eta'  inferiore  a
sei anni; 
    c) prevedere che i servizi per  l'infanzia  di  cui  al  presente
comma  possano  essere  erogati  anche  con  modelli   gestionali   e
strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze
dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere  attivamente  i
loro fruitori e la comunita' locale; 
    d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi  vincolati
alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilita', con
patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi  i  disturbi  del
comportamento   alimentare,    ovvero    con    disturbi    specifici
dell'apprendimento o con  bisogni  educativi  speciali,  comprese  le
spese di cura e di riabilitazione  e  per  attivita'  terapeutiche  e
ricreative svolte da  soggetti  accreditati,  fino  al  completamento
della scuola secondaria di secondo grado; 
    e) prevedere misure  di  sostegno  alle  famiglie  per  le  spese
sostenute  per  i  figli  in  relazione  a  viaggi   di   istruzione,
all'iscrizione annuale o all'abbonamento  ad  associazioni  sportive,
palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica
sportiva nonche' alla frequenza di  corsi  di  lingua  straniera,  di
arte, di teatro e di musica; 
    f) razionalizzare le misure di  sostegno  alle  famiglie  per  le
spese sostenute per i  figli  in  relazione  all'acquisto  di  libri,
diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di  ingresso
a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal
vivo, musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,  gallerie,  aree
archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le  misure  di
sostegno  alla  diffusione  della   cultura   gia'   previste   dalla
legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui  all'articolo
1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta  della
cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15; 
    g) nel  rispetto  del  riparto  costituzionale  delle  competenze
legislative dello Stato, delle regioni e delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  prevedere  il  potenziamento  delle  misure  di
sostegno alle famiglie meno abbienti  per  l'acquisto  dei  libri  di
testo per la scuola secondaria di primo e  di  secondo  grado,  anche
attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico
e universale, di cui alla legge  1°  aprile  2021,  n.  46,  ai  fini
dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte  di  tutti  i
nuclei familiari  aventi  diritto;  prevedere,  altresi',  meccanismi
idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario  e
integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio,
sulla base di appositi atti convenzionali con gli  enti  territoriali
interessati; 
    h) prevedere ulteriori misure di sostegno alle  famiglie  per  le
spese relative all'acquisto di beni e servizi  informatici  destinati
ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria  di
primo e di secondo grado e che non  beneficiano  di  altre  forme  di
sostegno per l'acquisto di materiale didattico; 
    i) prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per  le  forme
di welfare  aziendale  individuate  dalla  contrattazione  collettiva
aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e  alla
formazione dei figli nonche' alla tutela  della  loro  salute,  anche
mediante appositi strumenti assicurativi; 
    l) prevedere che i benefici e le prestazioni di cui  al  presente
comma siano corrisposti nella forma di  agevolazioni  fiscali  ovvero
mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo  vincolata  e
nell'ambito di limiti di spesa  programmati  compatibilmente  con  le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8; 
    m) prevedere che le disposizioni delle lettere da a) a c) e da e)
ad i) siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche  in  caso
di presenza di una o piu' persone  con  disabilita'  all'interno  del
nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini  delle
predette disposizioni anche quelle  legate  a  servizi,  attivita'  e
prestazioni di  accompagnatori,  assistenti  personali,  educatori  o
altri operatori in favore della persona con disabilita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera
          e), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art.  2  (Organizzazione  del  Sistema  integrato   di
          educazione e di istruzione). - 1.-2. (Omissis). 
              3. I servizi educativi per l'infanzia  sono  articolati
          in: 
                a) nidi e micronidi che  accolgono  le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                b) sezioni primavera, di cui all'art. 1,  comma  630,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
          e bambini tra ventiquattro  e  trentasei  mesi  di  eta'  e
          favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
          sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni  di
          cura, educazione e istruzione  con  modalita'  adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                c) servizi integrativi che concorrono  all'educazione
          e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e  soddisfano  i
          bisogni delle famiglie in modo flessibile  e  diversificato
          sotto il profilo  strutturale  ed  organizzativo.  Essi  si
          distinguono in: 
                  1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini  da
          dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                  2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                  3.  servizi  educativi  in  contesto   domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
              4.-5. (Omissis)». 
              - Si riporta il comma 357 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso di  soggiorno  in  corso  di  validita',  i  quali
          compiono diciotto anni di eta' nel  2020  e  nel  2021,  e'
          assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e
          nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni  di
          euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, una Carta elettronica,  utilizzabile  per  acquistare
          biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche
          e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti  a  quotidiani  e
          periodici anche in  formato  digitale,  musica  registrata,
          prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di  accesso  a
          musei, mostre ed  eventi  culturali,  monumenti,  gallerie,
          aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
          i costi relativi a corsi di musica, di teatro o  di  lingua
          straniera.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  13
          febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione  e  il
          sostegno della lettura): 
              «Art.  6  (Misure  per  il  contrasto  della   poverta'
          educativa e culturale). - 1. Per  contrastare  la  poverta'
          educativa e promuovere  la  diffusione  della  lettura,  lo
          Stato, con le modalita' di cui  al  comma  2,  contribuisce
          alle spese per l'acquisto  di  libri,  prodotti  e  servizi
          culturali  da  parte  di  cittadini  italiani  e  stranieri
          residenti nel territorio nazionale  appartenenti  a  nuclei
          familiari    economicamente    svantaggiati,     attraverso
          l'istituzione  della  "Carta  della   cultura".   I   libri
          acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso
          personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e'
          permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta  non
          costituiscono reddito imponibile  del  beneficiario  e  non
          rilevano ai fini del  computo  del  valore  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente. 
              2. La Carta della cultura di cui  al  comma  1  e'  una
          carta elettronica di importo  nominale  pari  a  euro  100,
          utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo  rilascio,
          nei pagamenti per  l'acquisto  di  libri,  anche  digitali,
          muniti di codice  ISBN.  Ai  fini  dell'assegnazione  della
          Carta di cui al comma 1,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  istituito
          il Fondo "Carta della cultura", con  una  dotazione  di  un
          milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  da
          integrare con gli importi ad esso destinati  ai  sensi  dei
          commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
          per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sono   definiti   i    requisiti    per
          l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e  di
          utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo
          di cui al periodo precedente. 
              3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi
          derivanti   da   donazioni,    lasciti    o    disposizioni
          testamentarie di soggetti privati, comunque destinati  allo
          Stato per il conseguimento delle finalita' del Fondo. 
              4. Per i fini di cui al presente articolo,  le  imprese
          possono destinare alle finalita' del Fondo di cui al  comma
          2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive.  Le  imprese  che   destinano   alle
          finalita' del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di
          affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero
          per i beni e le attivita' culturali che certifica  il  loro
          impegno  nella  lotta  contro  la  poverta'   educativa   e
          culturale. 
              5. Gli importi destinati alle finalita'  del  Fondo  di
          cui al comma 2 ai sensi  dei  commi  3  e  4  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          al Fondo medesimo.». 
              - La legge 1° aprile 2021, n.  46  reca  la  Delega  al
          Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure
          a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico  e
          universale.