Art. 4 
 
Delega  al  Governo  per  incentivare   il   lavoro   femminile,   la
  condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita  e  di
  lavoro 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale  e
con l'Autorita' politica delegata per gli affari europei, uno o  piu'
decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento  delle  misure
volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della  cura
e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori  principi
e criteri direttivi: 
    a)  prevedere  una  modulazione   graduale   della   retribuzione
percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di
malattia dei figli, fatte  salve  le  condizioni  di  maggior  favore
stabilite dai contratti collettivi di lavoro; 
    b) prevedere, nel limite di  risorse  programmate  a  tali  fini,
incentivi per i datori  di  lavoro  che  applicano  le  clausole  dei
contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro,   stipulati   dalle
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e
di lavoro, prevedono modalita' di lavoro flessibile con facolta'  dei
lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti,
il ripristino dell'originario regime contrattuale; 
    c) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni  di
lavoro accessorio riferite ad attivita' di supporto alle famiglie  in
ambito domestico e di cura e assistenza alla persona; 
    d) prevedere, nel limite di  risorse  programmate  a  tali  fini,
forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per
le sostituzioni di maternita', per il rientro delle donne al lavoro e
per le attivita' di formazione ad esse destinate; 
    e) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di  garanzia
per le piccole e medie imprese, di cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  sia  riservata
all'avvio delle nuove imprese femminili  e  al  sostegno  della  loro
attivita' per i primi due anni; 
    f) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di
sgravi contributivi per  incentivare  la  contrattazione  di  secondo
livello, destinata  alla  promozione  della  conciliazione  tra  vita
professionale e vita privata, di  cui  all'articolo  25  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80; 
    g) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento  delle  misure
volte  a  incentivare  il  lavoro   femminile   nelle   regioni   del
Mezzogiorno; 
    h) prevedere ulteriori incentivi  per  favorire  l'emersione  del
lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla
condizione delle lavoratrici del settore; 
    i) promuovere il sostegno alla formazione in materia  finanziaria
delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese. 
  3. I benefici  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  sono
riconosciuti  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   ai   sensi
dell'articolo   8,   anche   prevedendone   l'attuazione   in   forma
progressiva. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il comma 100, lett. a) dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese. Il Fondo opera entro il  limite  massimo  di
          impegni assumibile,  fissato  annualmente  dalla  legge  di
          bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di  attivita',
          che definisce previsionalmente la tipologia  e  l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori  e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  e  lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS).   Per
          l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione  del
          primo piano annuale di attivita' e del  primo  sistema  dei
          limiti di rischio di cui alla presente lettera,  il  limite
          massimo di impegni assumibile e'  fissato  dalla  legge  di
          bilancio in assenza della  delibera  del  CIPESS.  Ai  fini
          dell'efficiente programmazione e allocazione delle  risorse
          da stanziare a copertura  del  fabbisogno  finanziario  del
          Fondo  nonche'  dell'efficace   e   costante   monitoraggio
          dell'entita'  dei  rischi  di  escussione  delle   garanzie
          pubbliche, anche  in  relazione  alla  stima  del  relativo
          impatto sui saldi di bilancio,  funzionale  alla  redazione
          dei  documenti  di  finanza  pubblica  e  alle  rilevazioni
          statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
          Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   su   base
          semestrale, una relazione volta a  fornire  una  panoramica
          dei volumi e della composizione  del  portafoglio  e  delle
          relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e
          in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi  recante
          l'indicazione  del   numero   di   operazioni   effettuate,
          dell'entita' del finanziamento residuo e del  garantito  in
          essere, della stima di perdita attesa e  della  percentuale
          media di accantonamento a presidio del rischio relativi  al
          trimestre di riferimento, unitamente  alla  rendicontazione
          sintetica degli indennizzi e dei  recuperi  effettuati  nel
          trimestre precedente;». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto
          legislativo  15  giugno  2015,  n.  80   (Misure   per   la
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro,
          in attuazione dell'art. 1, commi 8  e  9,  della  legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  25  (Destinazione  di  risorse  alle  misure  di
          conciliazione tra vita professionale e vita privata). -  1.
          In via sperimentale, per il triennio 2016-2018,  una  quota
          pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni
          di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno
          2018 delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi
          contributivi per incentivare la contrattazione  di  secondo
          livello, di cui all'art. 1, comma 68, ultimo periodo, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni,
          e' destinata alla promozione della conciliazione  tra  vita
          professionale e vita privata, secondo i criteri indicati al
          comma 2. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  criteri  e
          modalita' per l'utilizzo delle risorse di cui  al  comma  1
          sulla base delle linee guida elaborate ai sensi  del  comma
          3, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a  favorire
          la stipula di contratti collettivi aziendali.  Il  medesimo
          decreto  definisce  ulteriori   azioni   e   modalita'   di
          intervento   in   materia   di   conciliazione   tra   vita
          professionale e vita privata, anche  attraverso  l'adozione
          di linee guida e modelli finalizzati a favorire la  stipula
          di contratti collettivi aziendali. 
              3.   All'elaborazione   delle   linee   guida   ed   al
          coordinamento  delle  connesse  attivita'  di  monitoraggio
          degli interventi di cui al comma 2 provvede una  cabina  di
          regia di cui fanno parte tre rappresentanti  designati  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri  o,  rispettivamente,
          ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche  della
          famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunita'  e
          dal Ministro delegato per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione,  da  un   rappresentante   designato   dal
          Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e   da   un
          rappresentante designato dal Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali che  la  presiede.  Ai  componenti  della
          cabina di regia  non  spetta  alcun  compenso,  indennita',
          gettone di presenza, rimborso spese o  emolumento  comunque
          denominato. All'attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma si provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».