Art. 5 
 
Delega al Governo per  sostenere  la  spesa  delle  famiglie  per  la
  formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia  finanziaria
  dei giovani 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per le pari  opportunita'  e  la  famiglia  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  le
politiche giovanili  e  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il  riordino  e  il
rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle  famiglie
per  la  formazione  dei  figli  e  il  conseguimento  dell'autonomia
finanziaria da parte dei giovani. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori  principi
e criteri direttivi: 
    a)  prevedere  detrazioni  fiscali  per  le   spese   documentate
sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di  locazione  di
abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con
particolare riferimento agli studenti fuori sede; 
    b) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione  dell'immobile
adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in
favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue  eta'
non superiore a trentacinque anni alla data  di  presentazione  della
domanda ovvero delle famiglie composte da un solo  genitore  di  eta'
non superiore a trentacinque anni; 
    c) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento  delle  misure
volte  a  promuovere  l'autonomia,   anche   abitativa,   dei   figli
maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese  quelle  destinate  ad
agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa; 
    d)  prevedere  forme  di  accesso  gratuito  a   rappresentazioni
teatrali e cinematografiche  e  altri  spettacoli  dal  vivo,  musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e
parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da  genitori  di  eta'
non superiore a trentacinque anni con  figli  a  carico,  nei  limiti
delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti; 
    e) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza  di  corsi  di
formazione per le  nuove  professioni  legate  all'innovazione,  alla
digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di eta'
inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda. 
  3. I benefici  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  sono
riconosciuti  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   ai   sensi
dell'articolo   8,   anche   prevedendone   l'attuazione   in   forma
progressiva.