Art. 6 Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilita' familiari 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilita' familiari. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) promuovere la diffusione di attivita' informative e formative volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonche' su quelli inerenti alla vita familiare; b) favorire, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attivita' di mediazione familiare, prevedendo, altresi', le modalita' di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.