Art. 6 
 
Delega al Governo  per  sostenere  e  promuovere  le  responsabilita'
                              familiari 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute  e  con
il Ministro della giustizia,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
sostenere e promuovere le responsabilita' familiari. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori  principi
e criteri direttivi: 
    a) promuovere la diffusione di attivita' informative e  formative
volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori,
nonche' su quelli inerenti alla vita familiare; 
    b) favorire, nell'ambito delle risorse messe a  disposizione  dal
Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  diffusione  di
centri e di  servizi  di  supporto  nelle  diverse  fasi  della  vita
familiare e di sostegno alle  scelte  dei  genitori,  anche  mediante
attivita' di mediazione familiare, prevedendo, altresi', le modalita'
di integrazione di tali  misure  con  le  competenze  dei  consultori
familiari in materia.