Art. 7 
 
         Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5 e 6 sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica   per   l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi  possono  essere
comunque adottati. Se il termine per l'espressione del  parere  scade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto  per
l'adozione dei decreti legislativi  o  successivamente,  quest'ultimo
termine e' prorogato di novanta  giorni.  Sugli  schemi  dei  decreti
legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione
alle Camere, e' acquisita l'intesa in sede di  Conferenza  unificata,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive  dei
medesimi decreti legislativi. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».