Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3,  4,
5 e 6 della presente legge si provvede nei limiti: 
    a) delle eventuali risorse residue dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, quali risultanti all'esito  degli  utilizzi  disposti  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 1° aprile 2021, n. 46; 
    b) delle risorse derivanti dalla modificazione o  dall'abolizione
delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1,  lettera
c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
quali  risultanti  all'esito  dell'attuazione  di   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera  b),  numero  1),  della  legge  1°
aprile 2021, n. 46; 
    c) delle risorse derivanti dalla modificazione o  dall'abolizione
delle seguenti misure: 
      1) detrazione delle spese  documentabili  per  i  contratti  di
locazione stipulati da studenti  universitari  fuori  sede,  prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
      2) buono per il pagamento di rette relative alla  frequenza  di
asili nido e altri servizi per l'infanzia,  di  cui  all'articolo  1,
comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6
si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1  del  presente
articolo. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione  al  proprio  interno  o
mediante l'utilizzo delle risorse di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, essi sono adottati solo successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il comma 339 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «339. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  di  sostegno  e  valorizzazione   della   famiglia
          finalizzati al  riordino  e  alla  sistematizzazione  delle
          politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito un  fondo  denominato  «Fondo  assegno
          universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari
          a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1.244  milioni
          di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022.  Con  appositi
          provvedimenti normativi, a valere sulle risorse  del  Fondo
          di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
          interventi  ivi  previsti  nonche',  nei  limiti  di  spesa
          stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° aprile
          2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare
          e potenziare le  misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico
          attraverso l'assegno unico e universale): 
              «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. All'attuazione
          delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2  si
          provvede nei limiti delle  risorse  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, nonche' delle risorse rivenienti: 
                a) dal  graduale  superamento  o  dalla  soppressione
          delle seguenti misure: 
                  1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
          minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448; 
                  2) assegno di natalita' di cui  all'art.  1,  comma
          125,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  all'art.
          23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge
          27 dicembre 2019, n. 160; 
                  3) premio alla nascita, di cui  all'art.  1,  comma
          353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
                  4)  fondo  di  sostegno  alla  natalita'   previsto
          dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016,
          n. 232; 
                b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel
          quadro di una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle
          seguenti misure: 
                  1) detrazioni fiscali previste dall'art. 12,  commi
          1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
                  2)  assegno  per  il  nucleo  familiare,   previsto
          dall'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, nonche' assegni familiari previsti dal testo  unico
          delle norme concernenti gli assegni familiari,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797. 
              2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli  1
          e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma  1
          del  presente  articolo.  Qualora  uno   o   piu'   decreti
          legislativi determinino nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
          trovino  compensazione  al  proprio  interno   o   mediante
          l'utilizzo delle risorse di  cui  al  comma  1,  essi  sono
          adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
          in vigore dei provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico delle imposte sui redditi): 
              «Art. 12 (Detrazioni per carichi  di  famiglia).  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
                a) per il coniuge non  legalmente  ed  effettivamente
          separato: 
                  1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro  e
          l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
                  2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
                  3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          80.000 euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  40.000
          euro; 
                b) la detrazione spettante ai sensi della lettera  a)
          e' aumentata di un importo pari a: 
                  1) 10 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
                  2) 20 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
                  3) 30 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
                  4) 20 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
                  5) 10 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
                c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
          fuori del  matrimonio  riconosciuti,  i  figli  adottivi  o
          affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   95.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu'  figli  che
          danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro  e'
          aumentato  per  tutti  di  15.000  euro  per  ogni   figlio
          successivo al  primo.  La  detrazione  e'  ripartita  nella
          misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli
          stessi,  spetta  al  genitore  che  possiede   un   reddito
          complessivo  di  ammontare  piu'  elevato.   In   caso   di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto  i  figli  nati  fuori  del  matrimonio  e  il
          contribuente non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente  ed  effettivamente   separato,
          ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati  del
          solo  contribuente  e  questi  non  e'  coniugato   o,   se
          coniugato,   si   e'    successivamente    legalmente    ed
          effettivamente separato, per il primo figlio si  applicano,
          se piu' convenienti, le detrazioni  previste  alla  lettera
          a); 
                d) 750 euro, da ripartire pro quota  tra  coloro  che
          hanno diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra  persona
          indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,  esclusi  in
          ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non  spetti  la
          detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          80.000 euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  80.000
          euro. 
              1-bis. 
              2.  Le  detrazioni  di  cui  al  comma  1  spettano   a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di  eta'
          non superiore a ventiquattro  anni  il  limite  di  reddito
          complessivo di cui al primo  periodo  e'  elevato  a  4.000
          euro. 
              3.  Le  detrazioni  per  carichi   di   famiglia   sono
          rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
          verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
          richieste. 
              4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
          1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura  di
          690 euro. Se i rapporti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numeri 1) e 3), sono  uguali  a  zero,  la  detrazione  non
          compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e  d),
          sono pari a zero,  minori  di  zero  o  uguali  a  uno,  le
          detrazioni non competono. Negli altri  casi,  il  risultato
          dei predetti rapporti si assume nelle prime  quattro  cifre
          decimali. 
              4-bis. Ai fini del comma 1 il  reddito  complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all' art. 10, comma 3-bis. 
              4-ter. Ai fini delle  disposizioni  fiscali  che  fanno
          riferimento alle persone indicate  nel  presente  articolo,
          anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
          quali non spetta la detrazione ai sensi  della  lettera  c)
          del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i  quali
          spetta tale detrazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b),
          numero 1), della legge 1° aprile 2021,  n.  46  (Delega  al
          Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure
          a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico  e
          universale): 
              «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. All'attuazione
          delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2  si
          provvede nei limiti delle  risorse  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, nonche' delle risorse rivenienti: 
                a) (omissis); 
                b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel
          quadro di una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle
          seguenti misure: 
                  1) detrazioni fiscali previste dall'art. 12,  commi
          1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
                  2) (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15,  comma  1,  lettera
          i-sexies), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917  (Testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
              «Art. 15 (Detrazione  per  oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
                a)-i-quinquies) (omissis); 
                i-sexies)  i  canoni  di  locazione   derivanti   dai
          contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive  modificazioni,
          i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
          atti di assegnazione in godimento  o  locazione,  stipulati
          con enti per il diritto allo studio,  universita',  collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis; 
                i-sexies.01) limitatamente ai  periodi  d'imposta  in
          corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre  2018,  il
          requisito della distanza di cui alla lettera  i-sexies)  si
          intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
          ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
          zone montane o disagiate; 
                i-sexies.1) i canoni, e i relativi  oneri  accessori,
          per un importo non superiore a 8.000 euro, e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
                i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
          alle condizioni ivi indicate e per  importi  non  superiori
          alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
          eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti  di   proprieta'   su   immobili   a   destinazione
          abitativa;». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  355,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «355. Con  riferimento  ai  nati  a  decorrere  dal  1º
          gennaio 2016, per  il  pagamento  di  rette  relative  alla
          frequenza di asili nido pubblici  e  privati,  nonche'  per
          l'introduzione di  forme  di  supporto  presso  la  propria
          abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre  anni,
          affetti da gravi  patologie  croniche,  e'  attribuito,  un
          buono  di  importo  pari  a  1.000  euro  su  base   annua,
          parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e  2018,
          elevato a 1.500 euro su base annua  a  decorrere  dall'anno
          2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al  primo
          periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
          familiari con un valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'art. 7 del
          medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con
          un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000  euro;  l'importo  del
          buono spettante a  decorrere  dall'anno  2022  puo'  essere
          rideterminato,   nel   rispetto   del   limite   di   spesa
          programmato, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
          e la famiglia, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  entro  il  30  settembre  2021
          tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui  al  sesto
          periodo  del  presente  comma.  Il  buono  e'   corrisposto
          dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione  di
          idonea  documentazione   attestante   l'iscrizione   e   il
          pagamento della retta a strutture pubbliche o  private.  Il
          beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e'
          riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro  per
          l'anno 2017, 250 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  300
          milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, 530 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  541
          milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 563 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  574
          milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni  di  euro  per
          l'anno 2026, 597 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  609
          milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega
          in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione
          del presente comma. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dei
          maggiori oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma inviando relazioni mensili  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Nel  caso  in  cui,  in  sede  di  attuazione  del
          presente comma, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto
          al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in  esame
          ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di
          cui al presente comma. Il  beneficio  di  cui  al  presente
          comma  non  e'  cumulabile  con  la   detrazione   prevista
          dall'art. 1, comma 335, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre  2008,
          n. 203; il beneficio  di  cui  al  presente  comma  non  e'
          altresi' fruibile contestualmente con il beneficio  di  cui
          ai commi 356 e 357 del presente articolo». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  17  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».