Art. 9 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi  adottati  in  attuazione  della  medesima   legge   sono
applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione, anche con  riferimento
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari
                                  opportunita' e la famiglia 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 9: 
              - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3,  reca
          Modifiche  al  titolo   V   della   parte   seconda   della
          Costituzione.