Art. 9 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 aprile 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 9: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.