La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Inconferibilita' di incarichi presso gli enti 
              di diritto privato in controllo pubblico 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  8
aprile 2013, n.  39,  dopo  la  parola:  «locali»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «nonche'  negli  enti  di  diritto  privato  in  controllo
pubblico». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni  in  materia
          di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi  presso
          le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  privati  in
          controllo pubblico, a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50,
          della legge 6 novembre  2012,  n.  190),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Inconferibilita' di  incarichi  in  caso  di
          condanna per reati contro la pubblica  amministrazione).  -
          1. A coloro che siano stati condannati, anche con  sentenza
          non passata in giudicato, per uno dei  reati  previsti  dal
          capo I del titolo II del libro secondo del  codice  penale,
          non possono essere attribuiti: 
                  a) gli incarichi amministrativi  di  vertice  nelle
          amministrazioni statali, regionali e locali  nonche'  negli
          enti di diritto privato in controllo pubblico; 
                  b)  gli  incarichi  di   amministratore   di   ente
          pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
                  c) gli incarichi dirigenziali, interni  e  esterni,
          comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli
          enti pubblici e negli enti di diritto privato in  controllo
          pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 
                  d) gli  incarichi  di  amministratore  di  ente  di
          diritto  privato  in   controllo   pubblico,   di   livello
          nazionale, regionale e locale; 
                  e) gli incarichi di direttore  generale,  direttore
          sanitario  e   direttore   amministrativo   nelle   aziende
          sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 
                2. Ove la condanna riguardi  uno  dei  reati  di  cui
          all'art. 3, comma 1, della legge  27  marzo  2001,  n.  97,
          l'inconferibilita'  di  cui  al  comma   1   ha   carattere
          permanente nei casi in  cui  sia  stata  inflitta  la  pena
          accessoria dell'interdizione perpetua dai  pubblici  uffici
          ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro
          a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione  del
          rapporto di lavoro autonomo. Ove  sia  stata  inflitta  una
          interdizione temporanea, l'inconferibilita'  ha  la  stessa
          durata     dell'interdizione.     Negli     altri      casi
          l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni. 
                3. Ove la condanna riguardi  uno  degli  altri  reati
          previsti dal capo I del titolo II del libro II  del  codice
          penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi
          in   cui   sia   stata   inflitta   la   pena    accessoria
          dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici  ovvero  sia
          intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a  seguito
          di procedimento disciplinare o la cessazione  del  rapporto
          di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione
          temporanea,  l'inconferibilita'   ha   la   stessa   durata
          dell'interdizione. Negli altri casi  l'inconferibilita'  ha
          una durata pari al  doppio  della  pena  inflitta,  per  un
          periodo comunque non superiore a 5 anni. 
                4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi  2  e
          3,  salve  le  ipotesi  di  sospensione  o  cessazione  del
          rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del  periodo
          di inconferibilita',  possono  essere  conferiti  incarichi
          diversi  da  quelli  che   comportino   l'esercizio   delle
          competenze di amministrazione e gestione. E' in  ogni  caso
          escluso il conferimento di  incarichi  relativi  ad  uffici
          preposti   alla   gestione   delle   risorse   finanziarie,
          all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla
          concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi,  ausili  finanziari  o  attribuzioni  di  vantaggi
          economici a soggetti pubblici e privati, di  incarichi  che
          comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso  in
          cui  l'amministrazione  non  sia  in  grado  di   conferire
          incarichi compatibili  con  le  disposizioni  del  presente
          comma, il dirigente viene posto a  disposizione  del  ruolo
          senza  incarico  per   il   periodo   di   inconferibilita'
          dell'incarico. 
                5. La situazione di inconferibilita' cessa di diritto
          ove venga pronunciata,  per  il  medesimo  reato,  sentenza
          anche non definitiva, di proscioglimento. 
                6. Nel caso di condanna, anche  non  definitiva,  per
          uno dei reati di cui ai commi 2 e 3  nei  confronti  di  un
          soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o  ente
          di diritto privato  in  controllo  pubblico  cui  e'  stato
          conferito uno degli incarichi  di  cui  al  comma  1,  sono
          sospesi l'incarico e l'efficacia del  contratto  di  lavoro
          subordinato   o   di   lavoro   autonomo,   stipulato   con
          l'amministrazione, l'ente  pubblico  o  l'ente  di  diritto
          privato in controllo pubblico. Per tutto il  periodo  della
          sospensione non  spetta  alcun  trattamento  economico.  In
          entrambi  i  casi  la  sospensione  ha  la  stessa   durata
          dell'inconferibilita' stabilita nei  commi  2  e  3.  Fatto
          salvo il termine  finale  del  contratto,  all'esito  della
          sospensione   l'amministrazione   valuta   la   persistenza
          dell'interesse  all'esecuzione  dell'incarico,   anche   in
          relazione al tempo trascorso. 
                7.  Agli  effetti  della  presente  disposizione,  la
          sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.  444
          c.p.p., e' equiparata alla sentenza di condanna.».