Art. 2 
 
         Semplificazione in materia di controllo di gestione 
         per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 
 
  1.  All'articolo  196,  comma  1,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono  inserite
le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 196 del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.  227,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 196 (Controllo di gestione). - 1.  Al  fine  di
          garantire la realizzazione degli obiettivi programmati,  la
          corretta ed economica  gestione  delle  risorse  pubbliche,
          l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento   della   pubblica
          amministrazione    e     la     trasparenza     dell'azione
          amministrativa, gli enti locali, ad esclusione  dei  comuni
          con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti,  applicano   il
          controllo di gestione secondo le  modalita'  stabilite  dal
          presente  titolo,  dai  propri  statuti  e  regolamenti  di
          contabilita'. 
                2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a
          verificare  lo  stato   di   attuazione   degli   obiettivi
          programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite
          e della comparazione tra i costi e la quantita' e  qualita'
          dei servizi offerti, la  funzionalita'  dell'organizzazione
          dell'ente,  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  livello  di
          economicita' nell'attivita' di realizzazione  dei  predetti
          obiettivi.».