Art. 2 Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 1. All'articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 196 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 196 (Controllo di gestione). - 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'. 2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi.».