Art. 3 Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni 1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola: «rieleggibile» e' sostituita dalla seguente: «ricandidabile»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»; b) al comma 3, le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito». 2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 aprile 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto,il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati). - 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. 3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».