Art. 3 
 
         Disposizioni concernenti la limitazione del mandato 
             dei sindaci nei comuni di minori dimensioni 
 
  1. All'articolo 51 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) la parola:  «rieleggibile»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«ricandidabile»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  i  sindaci
dei comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti,  il  limite
previsto  dal  primo  periodo  si  applica  allo  scadere  del  terzo
mandato»; 
    b) al comma 3, le parole: «E' consentito» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per l'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  e'
consentito». 
  2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014,  n.  56,
e' abrogato. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 aprile 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto,il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art.  51  del  citato  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  51  (Durata  del  mandato  del  sindaco,   del
          presidente della provincia e dei consigli. Limitazione  dei
          mandati). - 1. Il  sindaco  e  il  consiglio  comunale,  il
          presidente  della  provincia  e  il  consiglio  provinciale
          durano in carica per un periodo di cinque anni. 
                2. Chi ha ricoperto per due  mandati  consecutivi  la
          carica di sindaco e di presidente della provincia  non  e',
          allo   scadere   del   secondo   mandato,    immediatamente
          ricandidabile alle medesime  cariche.  Per  i  sindaci  dei
          comuni con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  il
          limite previsto dal primo periodo si applica  allo  scadere
          del terzo mandato. 
                3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e'
          consentito un terzo mandato  consecutivo  se  uno  dei  due
          mandati precedenti ha avuto durata inferiore  a  due  anni,
          sei mesi e un giorno, per causa  diversa  dalle  dimissioni
          volontarie.».