Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera
(a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge,
valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.