Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera
(a),  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della  presente  legge,
valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni  a  decorrere  dall'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.