Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli  2,
paragrafo 4, e 4, lettera  (a),  dell'Accordo  medesimo,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli  5,  paragrafo  1,
lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente
legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.