Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2,
paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1,
lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente
legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.