Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.