IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 48 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di consentire lo svolgimento del turno di elezioni amministrative del primo semestre del 2022 contestualmente ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel medesimo periodo, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica; Ritenuta la conseguente necessita' e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei procedimenti elettorali e referendari che si svolgono contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio; Considerata la necessita' di assicurare, per l'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento; Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Operazioni di votazione 1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonche' garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.