Art. 5 Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.