Art. 5 
 
Sanificazioni  dei  seggi  elettorali  e  protocolli  sanitari  e  di
                              sicurezza 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno
2022, destinato a interventi di  sanificazione  dei  locali  sedi  di
seggio elettorale  in  occasione  delle  consultazioni  elettorali  e
referendarie dell'anno 2022. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo  di  cui
al primo periodo. 
  2. Le operazioni  di  votazione  di  cui  al  presente  decreto  si
svolgono  nel  rispetto  delle  specifiche  modalita'   operative   e
precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di  sicurezza  adottati
dal Governo. Al relativo onere, quantificato in  euro  6.581.265,  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  all'Unita'  per  il
completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di  altre
misure di contrasto alla  pandemia,  istituita  dall'articolo  2  del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 
  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle   elezioni   dei   consigli
metropolitani,  dei  presidenti  delle  province   e   dei   consigli
provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative
e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati
dal Governo.