Art. 6 
 
Disposizioni in materia di  elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
                              comunale 
 
  1.  Limitatamente  alle  elezioni   comunali   e   circoscrizionali
dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste  per  la
presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo. 
  2. Per l'anno 2022, per l'elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
comunale nei comuni sino  a  15.000  abitanti,  in  deroga  a  quanto
previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo  71  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata  ammessa  e
votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati  compresi  nella
lista  e  il  candidato  a  sindaco  collegato,  purche'  essa  abbia
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento  dei
votanti e il numero dei votanti non sia stato  inferiore  al  40  per
cento degli elettori iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali,  l'elezione  e'  nulla.
Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle  liste
elettorali del comune non si  tiene  conto  degli  elettori  iscritti
all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)  che  non
esercitano il diritto di voto. 
  3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei
correlati rischi connessi alla cybersicurezza,  l'articolo  1,  comma
628, secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  si
applica per l'anno 2023. A tal fine il Fondo per il voto  elettronico
istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno
dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.