Art. 7 
 
Disposizioni in materia di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
                             all'estero 
 
  1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,  dopo  il
comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le
Corti di appello di Milano, Bologna,  Firenze  e  Napoli  un  ufficio
decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre  magistrati,
dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della
Corte di appello. 
    1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi  1
e 1-bis le Corti di appello presso cui  sono  istituiti  i  seggi  si
avvalgono  del  personale  in  servizio  presso  tutti   gli   uffici
giudiziari del relativo distretto, individuati dal  presidente  della
Corte d'appello, previo apposito interpello. 
    1-quater. I seggi costituiti presso  l'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione  Estero  e  quelli  costituiti   presso   gli   uffici
decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti  dagli
Stati  e  dai  territori  afferenti  alle  ripartizioni  di   seguito
indicate: 
      a) ufficio centrale: gli Stati e  i  territori  afferenti  alla
ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); 
      b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati  e
i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6,  comma
1, lettera a); 
      c) ufficio decentrato  di  Napoli:  gli  Stati  e  i  territori
afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma  1,  lettere
c) e d). 
    1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e il Ministro della giustizia, adottato  entro  il  31
gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini  italiani
residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al  31  dicembre  dell'anno
precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti
alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  sono
suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze,  in
maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero  di  cittadini
italiani residenti nella ripartizione. Eventuali  Stati  o  territori
non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato  di
Milano.». 
  2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.  459,  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. L'ufficio centrale per  la  circoscrizione  Estero  invia
agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa  apposizione  di
un nuovo sigillo, i plichi provenienti  dagli  Stati  e  territori  a
ciascuno  di  essi  assegnati,  e  a  tal  fine   si   avvale   della
collaborazione  del  Ministero   dell'interno,   Dipartimento   della
pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei  servizi  di  scorta  dei
predetti plichi.». 
  3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.  459,
dopo le parole  «Presso  l'ufficio  centrale  per  la  circoscrizione
Estero» sono inserite le seguenti: «e presso  ciascuno  degli  uffici
decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione Estero», sono aggiunte  le  seguenti  «e  dei  singoli
uffici decentrati». 
  4. All'articolo 14 della legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono  aggiunte
le seguenti: «o l'ufficio decentrato»; 
    b) al comma 3, dopo le parole  «dall'ufficio  centrale»,  ovunque
ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 
  5. All'articolo 15 della legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente:  «01.  Al  termine
delle  operazioni  di  scrutinio,  gli  uffici  decentrati   per   la
circoscrizione Estero inviano  all'ufficio  centrale  i  verbali  dei
seggi.»; 
    b) al  comma  1,  dopo  le  parole  «Concluse  le  operazioni  di
scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i  verbali  inviati
dagli uffici decentrati». 
  6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, il comma 1 e' abrogato; 
    b) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della  giustizia  e
con le altre amministrazioni competenti nelle  attivita'  volte  alla
ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali  e  ad
assicurarne la funzionalita'.»; 
      2)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «comunica
all'ufficio centrale» e' aggiunta la seguente:  «per»,  e  all'ultimo
periodo dopo le parole «Ufficio territoriale  del  Governo  di  Roma»
sono aggiunte le seguenti: «, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e  ai
rispettivi comuni»; 
      3) al comma 3, le parole «al presidente della  Corte  d'appello
di  Roma  e  alla  commissione  elettorale  comunale  di  Roma»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle  Corti  d'appello  di
Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali
comunali delle medesime citta'»; 
      4) al comma 4, dopo le  parole  «all'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione Estero» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  agli  uffici
decentrati»; 
      5) al comma 6, le parole «di Roma» sono soppresse,  e  dopo  le
parole  «dell'ufficio  centrale»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «o
dell'ufficio decentrato»; 
      6) al comma 7, dopo  le  parole  «dell'ufficio  centrale»  sono
aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»; 
    c)  all'articolo  20,  comma  3,  dopo  le  parole  «dall'ufficio
centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 
  7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
economica, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  di  grazia  e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 
  8. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  6  si  applicano  alle
consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia, e' disposta la suddivisione di cui all'articolo  7,  comma
1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto
dal presente decreto. 
  9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con  decreti  del
Presidente della Repubblica  del  6  aprile  2022,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022: 
    a)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione  di  cui  all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; 
    b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun  seggio  di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
e' stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori; 
    c) l'onorario in favore dei componenti dei  seggi  elettorali  di
cui all'articolo  13  della  legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e'
aumentato del 50 per cento. 
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.