Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti  dagli  articoli  3  e  5,  comma  1,  pari
complessivamente a euro  39.451.285  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante  utilizzo  delle  risorse  del  fondo   da   ripartire   per
fronteggiare   le   spese   derivanti   dalle   elezioni   politiche,
amministrative,  del  Parlamento  europeo   e   dall'attuazione   dei
referendum,  iscritto  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo  6,  comma  3,  pari  a  euro
1.000.000  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  3. Agli oneri  derivanti  dall'articolo  7,  comma  10,  pari  euro
1.140.118  a  decorrere  dall'anno   2022,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.