Art. 2 
 
  1. Per celebrare la Giornata di cui  all'articolo  1,  in  ciascuna
provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo  quanto
previsto dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  dagli  specifici
ordinamenti degli enti locali delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti
possono  promuovere  e  organizzare  cerimonie,   eventi,   incontri,
conferenze storiche  e  mostre  fotografiche,  nonche'  testimonianze
sull'importanza  della  difesa  della  sovranita'  nazionale,   delle
identita' culturali e storiche, della tradizione e dei  valori  etici
di solidarieta' e di partecipazione civile che il Corpo degli  alpini
incarna. 
  2.  Gli  organi  competenti  di  cui  al  comma  1  prevedono,  ove
possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella
promozione delle iniziative indicate al medesimo comma. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 2014, n. 81.