Art. 4 
 
  1.  In  considerazione  dell'alto  valore  educativo,   sociale   e
culturale  della  Giornata  di  cui  all'articolo  1,  gli   istituti
scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro  autonomia,
possono promuovere iniziative  per  la  celebrazione  della  Giornata
medesima.