Art. 10 Diritto di assemblea 1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unita' o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. 3. Le modalita' di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. 4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17. 5. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attivita' delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.