Art. 15 Informazione e pubblicita' 1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono resi pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' data facolta' di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore. 3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari e' inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».