Art. 15 
 
                     Informazione e pubblicita' 
 
  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali
e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari, le dichiarazioni dei  militari  che  ricoprono  cariche
elettive e ogni notizia relativa all'attivita'  sindacale  sono  resi
pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 
  2.  Ai  dirigenti  delle  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari e' data facolta' di  avere  rapporti  con  gli
organi di stampa e  di  rilasciare  dichiarazioni  esclusivamente  in
merito alle materie di loro competenza e  oggetto  di  contrattazione
nazionale di settore. 
  3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di  base
e delle accademie militari  e'  inserita  la  materia  « elementi  di
diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».