Art. 17 
 
                            Giurisdizione 
 
  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo  le
controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente  legge,
anche quando  la  condotta  antisindacale  incide  sulle  prerogative
dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 
  2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al  rito
abbreviato  previsto  dall'articolo  119  del  codice  del   processo
amministrativo,  con  le  relative  norme  di  attuazione,   di   cui
rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104. 
  3.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) e' aggiunta la seguente: 
  «m-octies) i  provvedimenti  che  si  assumono  lesivi  di  diritti
sindacali del singolo militare o  dell'associazione  professionale  a
carattere sindacale tra militari che lo rappresenta». 
  4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la
parte ricorrente  e'  tenuta  al  versamento,  indipendentemente  dal
valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di  cui
all'articolo 13, comma 6-bis,  lettera  e),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio  2002,  n.  115.  Se   la   controversia   riguarda   condotte
antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato  dei  diritti  e
delle   prerogative   sindacali   di   cui   alla   presente   legge,
l'associazione  professionale  a  carattere  sindacale  tra  militari
legittimata ad agire ai sensi del comma 8 puo' promuovere  un  previo
tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi
dell'articolo 18. 
  5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al  comma  4,
sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, e'
notificata,  tramite  posta  elettronica  certificata,   sottoscritta
digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  oppure  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   alla   commissione   di
conciliazione competente, che cura l'invio di  copia  digitale  della
richiesta all'articolazione della  Forza  armata  o  della  Forza  di
polizia  a  ordinamento  militare  interessata.  La  richiesta   deve
indicare: 
    a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonche' il  nome
del legale rappresentante e l'atto statutario che  gli  conferisce  i
poteri rappresentativi; 
    b) il luogo dove e' sorta la controversia; 
    c) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  poste  a  fondamento
della pretesa. 
  6. L'articolazione della Forza armata o della Forza  di  polizia  a
ordinamento militare interessata dalla controversia  deposita  presso
la commissione di conciliazione, entro dieci giorni  dal  ricevimento
della copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e  le
eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci  giorni  successivi  a
tale deposito, la  commissione  fissa,  per  una  data  compresa  nei
successivi  trenta  giorni,  la  comparizione   dell'associazione   e
dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il  tentativo
di  conciliazione.  Dinnanzi  alla  commissione,  per  l'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi  il
legale rappresentante ovvero  altro  militare  ad  essa  appartenente
appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di  soggetti
non appartenenti all'associazione. 
  7. Se la conciliazione esperita  ai  sensi  dei  commi  4,  secondo
periodo, 5 e 6 ha esito positivo, e' redatto un processo verbale  che
riporta il contenuto dell'accordo  raggiunto.  Il  processo  verbale,
sottoscritto dalle  parti  e  dal  presidente  della  commissione  di
conciliazione, costituisce titolo  esecutivo.  Se  non  e'  raggiunto
l'accordo,  la  medesima  controversia  puo'  costituire  oggetto  di
ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2. 
  8.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari  e'  attribuita  legittimazione   attiva   quando   sussiste
interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito
disciplinato dalla presente legge. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  119,  di   cui
          all'allegato 1 (Codice del  processo  amministrativo),  del
          decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo) pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  7  luglio  2010,  n.  156,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Allegato 1 Codice del processo amministrativo 
              Omissis. 
              Art.  119  (Rito  abbreviato   comune   a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
          i  provvedimenti  di   ammissione   ed   esclusione   dalle
          competizioni    professionistiche    delle    societa'    o
          associazioni   sportive   professionistiche,   o   comunque
          incidenti    sulla    partecipazione     a     competizioni
          professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
          e seguenti; 
                b)   i   provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                c-bis) i provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                d)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
                f)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                g) i provvedimenti del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                h) le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  i  consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
          informazione per la sicurezza, ai sensi  dell'articolo  22,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                l) le controversie comunque attinenti alle  procedure
          e  ai  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione   in
          materia di impianti di generazione di energia elettrica  di
          cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                m) i provvedimenti della commissione centrale per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                m-bis)  le  controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
                m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'articolo 10, comma 11,  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
                m-quater) le azioni individuali e collettive  avverso
          le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
          dall'articolo 36 e  seguenti  del  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
                m-quinquies) gli atti e i provvedimenti  adottati  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
          16 del regolamento (UE) 2015/1589  del  Consiglio,  del  13
          luglio 2015; 
                m-sexies)  i  provvedimenti   di   espulsione   dello
          straniero  adottati  dal  Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'articolo 13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286,  e   quelli   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155; 
                m-septies)  l'autorizzazione  unica   di   cui   agli
          articoli 52-bis e  seguenti  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, per le infrastrutture  lineari  energetiche,  quali  i
          gasdotti, gli elettrodotti, gli  oleodotti  e  le  reti  di
          trasporto di fluidi termici,  ivi  inclusi  le  opere,  gli
          impianti  e  i  servizi  accessori  connessi  o  funzionali
          all'esercizio degli stessi,  i  gasdotti  e  gli  oleodotti
          necessari  per  la  coltivazione  e  lo  stoccaggio   degli
          idrocarburi, nonche' rispetto agli  atti  riferiti  a  tali
          infrastrutture   inerenti   alla   valutazione   ambientale
          strategica,  alla  verifica  di  assoggettabilita'  e  alla
          valutazione   di   impatto   ambientale   e   a   tutti   i
          provvedimenti, di competenza statale o regionale,  indicati
          dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152,   nonche'   agli   atti   che   definiscono   l'intesa
          Stato-regione; 
                m-octies) provvedimenti che  si  assumono  lesivi  di
          diritti sindacali del singolo militare o  dell'associazione
          professionale a carattere sindacale  tra  militari  che  lo
          rappresenta. 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'articolo  62,   comma   1,   e   quelli   espressamente
          disciplinati nel presente articolo. 
              3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il  tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione  di
          terzo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  2  (Norme   di
          attuazione) del citato decreto legislativo n. 104 del 2010: 
              Art. 1 (Registro generale  dei  ricorsi). -  1.  Presso
          ciascun  ufficio  giudiziario  e'  tenuto  il  registro  di
          presentazione dei ricorsi, diviso per  colonne,  nel  quale
          sono  annotate  tutte  le   informazioni   occorrenti   per
          accertare esattamente la  presentazione  del  ricorso,  del
          ricorso incidentale,  della  domanda  riconvenzionale,  dei
          motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti  e
          documenti prodotti, nonche'  le  notificazioni  effettuate,
          l'esecuzione  del  pagamento  del   contributo   unificato,
          l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e  i
          provvedimenti  adottati,  la  notizia  delle   impugnazioni
          proposte avverso i provvedimenti del giudice e il  relativo
          esito.  La  proposizione  dell'impugnazione  e'  registrata
          quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi
          dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai  sensi
          dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile,
          o  ai  sensi  dell'articolo  123  delle   disposizioni   di
          attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del
          giudice a cui l'impugnazione e'  proposta  trasmette  senza
          ritardo  copia  del   provvedimento   giurisdizionale   che
          definisce il giudizio di impugnazione. 
              2.  I  ricorsi  sono  iscritti   giornalmente   secondo
          l'ordine di presentazione. 
              3. Il registro e' vistato e firmato in  ciascun  foglio
          dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero  dei
          fogli di cui il registro si compone. 
              4. Il registro e' chiuso ogni giorno con  l'apposizione
          della firma di un addetto al segretariato generale. 
              Art. 2 (Ruoli e registri  particolari,  collazione  dei
          provvedimenti e forme di comunicazione). - 1. Le segreterie
          degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti
          registri: 
                a)  il  registro  delle  istanze  di  fissazione   di
          udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario
          generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
          cui il registro si compone; 
                b) il registro delle istanze di prelievo; 
                c) il registro per i processi verbali di udienza; 
                d) il registro dei  decreti  e  delle  ordinanze  del
          presidente; 
                e) il registro delle ordinanze cautelari; 
                f)  il  registro  delle  sentenze   e   degli   altri
          provvedimenti collegiali; 
                g) il registro dei ricorsi trattati con il  beneficio
          del patrocinio a spese dello Stato; 
                g-bis) il registro  dei  provvedimenti  dell'Adunanza
          plenaria. 
              2.  Il  segretario,  ricevuta  l'istanza  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi
          registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 
              3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del  comma
          1  sono  annotati  gli  estremi  della  comunicazione   dei
          provvedimenti. 
              4. La segreteria cura la formazione dei  ruoli  secondo
          le disposizioni del presidente. 
              6. La segreteria effettua le comunicazioni  alle  parti
          ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  del  codice,  o,
          altrimenti,  nelle  forme  di  cui  all'articolo  45  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile. 
              Art. 3 (Registrazioni in forma automatizzata). - 1.  Le
          registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono  eseguite  in
          forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 8  gennaio  1999,  n.
          52, e dalla ulteriore normativa applicabile. 
              2.   Il    segretario,    ove    richiesto,    rilascia
          all'interessato    dichiarazione    delle     registrazioni
          effettuate. 
              Art. 4 (Orario). - 1.  Le  segreterie  sono  aperte  al
          pubblico nelle ore stabilite dal presidente  del  tribunale
          amministrativo  regionale,  della  sezione  staccata,   del
          Consiglio  di  Stato   e   del   Consiglio   di   giustizia
          amministrativa per la Regione siciliana. 
              2. Nei casi in cui il codice  prevede  il  deposito  di
          atti o documenti sino al giorno precedente  la  trattazione
          di una domanda in camera di  consiglio,  il  deposito  deve
          avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 
              3. Nei casi in cui il codice prevede termini  calcolati
          in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito  degli
          atti e dei provvedimenti  giurisdizionali  e  adeguano  gli
          orari di apertura degli uffici. 
              4. E' assicurata  la  possibilita'  di  depositare  con
          modalita' telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore
          24:00  dell'ultimo  giorno  consentito.  Il   deposito   e'
          tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza  e'
          generata la  ricevuta  di  avvenuta  accettazione,  ove  il
          deposito risulti,  anche  successivamente,  andato  a  buon
          fine. Agli effetti dei termini a difesa e della  fissazione
          delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e
          dei documenti in scadenza effettuato  oltre  le  ore  12:00
          dell'ultimo giorno consentito si  considera  effettuato  il
          giorno successivo. 
              Art. 5 (Formazione e tenuta dei fascicoli  di  parte  e
          d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti  e
          ricostituzione di  atti). -  1.  Ciascuna  parte,  all'atto
          della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio
          fascicolo,  contenente  gli  originali  degli  atti  ed   i
          documenti di cui  intende  avvalersi  nonche'  il  relativo
          indice. 
              3. Allorche' riceve il deposito dell'atto  introduttivo
          del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
          formato digitale, corredato  di  indice  cronologico  degli
          atti e documenti delle parti, dei verbali  di  udienza  per
          estratto, di ogni atto e  provvedimento  del  giudice,  dei
          suoi ausiliari e della segreteria. 
              3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di  atti
          e documenti in  forma  cartacea,  il  segretario  forma  un
          fascicolo  cartaceo  recante  i  dati  identificativi   del
          procedimento; nel  fascicolo  cartaceo,  che  si  considera
          parte integrante del  fascicolo  d'ufficio,  sono  inseriti
          l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il
          deposito  in  forma  cartacea  e  i  documenti  depositati.
          L'aggiornamento dell'indice e'  curato  dal  segretario  ai
          sensi del comma 4. 
              4. Il segretario, dopo aver controllato la  regolarita'
          anche fiscale degli atti  e  dei  documenti  depositati  da
          ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice  del  fascicolo
          ogni  qualvolta  viene  inserito  in  esso  un  atto  o  un
          documento. 
              5. In caso di  smarrimento,  furto  o  distruzione  del
          fascicolo d'ufficio o di singoli  atti  il  presidente  del
          tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
          udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario  e
          alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o  deposito
          di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
          non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
          fissa una camera di consiglio, di cui e' dato  avviso  alle
          parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo.  Il
          collegio, con ordinanza,  accerta  il  contenuto  dell'atto
          mancante e stabilisce se, e in  quale  tenore,  esso  debba
          essere ricostituito;  se  non  e'  possibile  accertare  il
          contenuto dell'atto il collegio ne ordina la  rinnovazione,
          se necessario e possibile, prescrivendone il modo. 
              Art. 6 (Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte  e
          del fascicolo d'ufficio). -  1.  I  documenti  e  gli  atti
          prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale  non
          possono essere ritirati dalle parti prima che  il  giudizio
          sia definito con sentenza passata in giudicato. 
              2. In caso di appello, il  segretario  del  giudice  di
          appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al
          segretario del giudice di primo grado. 
              3. Se e' appellata una sentenza non definitiva,  ovvero
          un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia
          il giudice di appello,  puo',  se  lo  ritiene  necessario,
          chiedere la trasmissione del  fascicolo  d'ufficio,  ovvero
          ordinare  alla  parte  interessata  di  produrre  copia  di
          determinati atti. 
              4. Il presidente  della  sezione  puo'  autorizzare  la
          sostituzione degli eventuali documenti e  atti  esibiti  in
          originale con copia conforme degli  stessi,  predisposta  a
          cura della  segreteria  su  istanza  motivata  della  parte
          interessata. 
              Art. 7 (Rilascio di copie). - 1. Il segretario rilascia
          copia delle decisioni e di  ogni  altro  provvedimento  del
          giudice a richiesta degli interessati e a loro spese. 
              Art. 8 (Ordine di  fissazione  dei  ricorsi). -  1.  La
          fissazione del giorno dell'udienza per la  trattazione  dei
          ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione  delle
          istanze di  fissazione  d'udienza  nell'apposito  registro,
          salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. 
              2. Il presidente puo' derogare al criterio  cronologico
          per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di
          prelievo, o per  esigenze  di  funzionalita'  dell'ufficio,
          ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso  in
          cui il Consiglio di Stato abbia  annullato  la  sentenza  o
          l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado. 
              Art. 9  (Calendario  delle  udienze  e  formazione  dei
          collegi). - 1. I presidenti delle  sezioni  giurisdizionali
          del Consiglio di Stato,  il  presidente  del  Consiglio  di
          giustizia amministrativa  per  la  Regione  siciliana  e  i
          presidenti dei tribunali amministrativi  regionali  ovvero,
          nel caso in cui il tribunale e'  suddiviso  in  sezioni,  i
          presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio  di
          ogni anno, stabiliscono il calendario  delle  udienze,  con
          l'indicazione dei magistrati  chiamati  a  parteciparvi  e,
          all'inizio di ogni trimestre, la composizione  dei  collegi
          giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal  Consiglio  di
          presidenza della giustizia amministrativa. 
              Art.  10  (Toghe   e   divise). -   1.   I   magistrati
          amministrativi, il personale di segreteria e  il  personale
          ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga  o  la
          divisa  stabilita  dal  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia amministrativa. 
              2. Gli avvocati  vestono  nelle  pubbliche  udienze  la
          toga. 
              Art. 11 (Direzione  dell'udienza). -  1.  L'udienza  e'
          diretta dal presidente del collegio. 
              2. Il segretario redige il verbale dell'udienza. 
              Art.  12  (Polizia  dell'udienza). -  1.  Chi   assiste
          all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni  di
          approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 
              2,.  Il  presidente  del  collegio,  ove   lo   ritenga
          necessario per il regolare svolgimento  dell'udienza,  puo'
          chiedere l'intervento della forza pubblica. 
              3. Per le riprese  audiovisive  delle  trattazioni  dei
          ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale. 
              Art. 13 (Processo telematico). -  1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il  Dipartimento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  in
          materia di trasformazione digitale, il Consiglio  nazionale
          forense,  il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
          amministrativa    e    le    associazioni    specialistiche
          maggiormente rappresentative, che si esprimono nel  termine
          perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema
          di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione
          e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo
          amministrativo   telematico,   anche    relativamente    ai
          procedimenti connessi attualmente non  informatizzati,  ivi
          incluso il procedimento per ricorso straordinario,  nonche'
          lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio  e
          adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data  nello
          stesso indicata, comunque non anteriore  al  quinto  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              1-bis.  In  attuazione   del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo telematico e fino alla  data  del
          30 novembre 2016  si  procede  alla  sperimentazione  delle
          nuove disposizioni presso tutti i tribunali  amministrativi
          regionali e le sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato. L'individuazione delle concrete modalita'  attuative
          della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi   della
          giustizia amministrativa nel rispetto  di  quanto  previsto
          nel predetto decreto. 
              1-ter. Salvi i casi in cui  e'  diversamente  disposto,
          tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme  di
          attuazione  inerenti  ai  ricorsi  depositati  in  primo  o
          secondo  grado  dal  1°  gennaio  2017  sono  eseguiti  con
          modalita'  telematiche,  secondo  quanto  disciplinato  nel
          decreto di cui al comma 1. 
              1-quater. Sino al  31  dicembre  2017  i  depositi  dei
          ricorsi, degli scritti  difensivi  e  della  documentazione
          possono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,
          mediante  upload  attraverso  il  sito  istituzionale,  dai
          domiciliatari anche non iscritti all'Albo  degli  avvocati.
          Le comunicazioni di segreteria possono  essere  fatte  alla
          PEC del domiciliatario. 
              Art.  13-bis   (Misure   transitorie   per   l'uniforme
          applicazione del processo amministrativo telematico). -  1.
          Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017,
          il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso,  se
          rileva che il punto di diritto sottoposto al  suo  esame  e
          vertente  sull'interpretazione  e  sull'applicazione  delle
          norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia'
          dato  luogo  a  significativi  contrasti  giurisprudenziali
          rispetto a  decisioni  di  altri  tribunali  amministrativi
          regionali o del Consiglio di Stato,  tali  da  incidere  in
          modo rilevante sul diritto di  difesa  di  una  parte,  con
          ordinanza emanata su  richiesta  di  parte  o  d'ufficio  e
          pubblicata in udienza, puo' sottoporre  al  presidente  del
          Consiglio  di  Stato  istanza  di  rimessione  del  ricorso
          all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando
          la trattazione del giudizio alla prima  udienza  successiva
          al sessantesimo giorno dall'udienza in  cui  e'  pubblicata
          l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato  comunica
          l'accoglimento della  richiesta  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento,  e  in  tal  caso  nell'udienza   davanti   al
          tribunale il  processo  e'  sospeso  fino  all'esito  della
          decisione dell'adunanza plenaria. La mancata  risposta  del
          presidente del Consiglio di Stato entro trenta  giorni  dal
          ricevimento della richiesta equivale a rigetto.  L'adunanza
          plenaria e' convocata per una data  non  successiva  a  tre
          mesi dalla richiesta e decide la sola questione di  diritto
          relativa al processo amministrativo telematico. 
              Art. 13-ter (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza
          degli atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito
          svolgimento del giudizio in  coerenza  con  i  principi  di
          sinteticita' e chiarezza di cui all'articolo  3,  comma  2,
          del codice, le parti redigono il ricorso e gli  altri  atti
          difensivi secondo  i  criteri  e  nei  limiti  dimensionali
          stabiliti con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  di
          Stato, da adottare entro il 31 dicembre  2016,  sentiti  il
          Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,  il
          Consiglio nazionale forense  e  l'Avvocato  generale  dello
          Stato, nonche' le associazioni di categoria degli  avvocati
          amministrativisti. 
              2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso
          e degli atti difensivi si tiene conto del valore  effettivo
          della controversia, della sua natura tecnica e  del  valore
          dei  diversi  interessi  sostanzialmente  perseguiti  dalle
          parti. Dai suddetti limiti sono escluse le  intestazioni  e
          le altre indicazioni formali dell'atto. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1  sono  stabiliti  i
          casi per i  quali,  per  specifiche  ragioni,  puo'  essere
          consentito superare i relativi limiti. 
              4.  Il  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
          amministrativa, anche mediante  audizione  degli  organi  e
          delle  associazioni  di  cui  al  comma  1,   effettua   un
          monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto  e  lo
          stato di attuazione del decreto di cui  al  comma  1  e  di
          formulare eventuali proposte di  modifica.  Il  decreto  e'
          soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale,  con
          il medesimo procedimento di cui al comma 1. 
              5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le  questioni
          trattate  nelle  pagine  rientranti  nei  suddetti  limiti.
          L'omesso  esame  delle  questioni  contenute  nelle  pagine
          successive al limite massimo non e' motivo di impugnazione. 
              Art. 13-quater  (Trattazione  da  remoto). -  1.  Fermo
          quanto previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice,
          in tutti i casi  di  trattazione  di  cause  da  remoto  la
          segreteria  comunica,  almeno  tre   giorni   prima   della
          trattazione,  l'avviso  dell'ora  e  delle   modalita'   di
          collegamento. Si da' atto nel  verbale  dell'udienza  delle
          modalita' con  cui  si  accerta  l'identita'  dei  soggetti
          partecipanti e della libera volonta' delle parti, anche  ai
          fini della disciplina sulla protezione dei dati  personali.
          I verbali e le decisioni deliberate all'esito  dell'udienza
          o   della   camera    di    consiglio    si    considerano,
          rispettivamente,  formati  ed  assunte  nel   comune   sede
          dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato  iscritto
          il ricorso  trattato.  Il  luogo  da  cui  si  collegano  i
          magistrati,  gli  avvocati,  le  parti  che  si   difendano
          personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
          udienza a tutti gli effetti di legge. In  alternativa  alla
          partecipazione alla discussione  da  remoto,  il  difensore
          puo' chiedere il passaggio della causa  in  decisione  fino
          alle  ore  12  del  terzo  giorno  antecedente   a   quello
          dell'udienza  stessa;  il  difensore  che   deposita   tale
          richiesta  e'  considerato  presente  a  ogni  effetto.  Ai
          magistrati che partecipano alla  trattazione  di  cause  da
          remoto non spetta alcun trattamento di missione  ne'  alcun
          rimborso di spese. 
              Art. 14 (Commissione per l'ammissione al  patrocinio  a
          spese dello Stato). - 1. Presso il Consiglio di  Stato,  il
          Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la   Regione
          siciliana  e  ogni  tribunale  amministrativo  regionale  e
          relative sezioni staccate e' istituita una commissione  per
          l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese
          dello Stato, composta  da  due  magistrati  amministrativi,
          designati dal presidente, il piu' anziano dei quali  assume
          le funzioni  di  presidente  della  commissione,  e  da  un
          avvocato,  designato  dal  presidente   dell'Ordine   degli
          avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun
          componente sono designati  uno  o  piu'  membri  supplenti.
          Esercita  le  funzioni  di  segretario  un   impiegato   di
          segreteria, nominato dal presidente.  Al  presidente  e  ai
          componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. I
          verbali  e   i   provvedimenti   della   commissione   sono
          sottoscritti  con  firma  digitale  del  presidente  e  del
          segretario. Le sedute  della  commissione  si  tengono  con
          strumenti di  collegamento  da  remoto.  Si  da'  atto  nel
          verbale della seduta delle modalita'  con  cui  si  accerta
          l'identita' dei soggetti partecipanti e della  loro  libera
          volonta', anche ai fini della disciplina  sulla  protezione
          dei dati personali. 
              Art.  15  (Devoluzione  del  gettito   delle   sanzioni
          pecuniarie). - 1.  Il  gettito  delle  sanzioni  pecuniarie
          previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per
          essere riassegnato allo stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  per  le  spese   di   cui
          all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e successive modificazioni. 
              Art.  16  (Misure  straordinarie   per   la   riduzione
          dell'arretrato     e     per     l'incentivazione     della
          produttivita'). -  1.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, su proposta  del  presidente
          del Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa
          previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,  nei
          limiti dei  fondi  disponibili  nel  relativo  bilancio  ed
          effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per  la
          riduzione  dell'arretrato  e  per  l'incentivazione   della
          produttivita'. 
              1-bis. In analogia  a  quanto  stabilito  al  comma  1,
          nell'ambito  dei  progetti   finalizzati   all'abbattimento
          dell'arretrato inclusi nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) tali misure straordinarie  nei  confronti
          del  personale  amministrativo   non   dirigenziale   della
          Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno
          2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto  2021,  n.  113,  sono  adottate  con  decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  su   proposta   del
          Segretario generale della Giustizia amministrativa,  tra  i
          dipendenti   che   hanno   concorso    al    raggiungimento
          dell'obiettivo  del  PNRR,  secondo   parametri   indicati,
          all'inizio di ogni  anno,  dal  Segretario  generale  della
          Giustizia amministrativa. Le  misure  di  cui  al  presente
          comma trovano copertura  mediante  utilizzo  delle  risorse
          ancora   disponibili   nel   bilancio    della    Giustizia
          amministrativa, tenuto conto di quanto  previsto  al  comma
          1.». 
              - Il testo dell'articolo 13, comma 6-bis,  lettera  e),
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n.  115  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia)  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  15
          giugno 2002, n. 139, e' il seguente: 
              «Art. 13 (Importi). - 1. - 6. Omissis. 
              6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
                a)- d) omissis; 
                e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro 650. 
              6-bis.1. - 6-quinquies. Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale)    e'    pubblicato    nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2005, n. 112.