Art. 18 Procedure di conciliazione 1. E' istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza e' istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale. 3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalita' di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche; b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti. 4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2. 5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 16.