Art. 2 Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralita', efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi: a) democraticita' dell'organizzazione sindacale ed elettivita' delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile; b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici; c) assenza di finalita' contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari; d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro; e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge. 3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attivita' non puo' interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.