Art. 5 Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti: a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo; b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti; c) all'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; e) alle pari opportunita'; f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; g) agli spazi e alle attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. 3. E' comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio. 4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»; b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»; c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati».
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, e' il seguente: «Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia; i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale; l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare. 3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.». «Art. 5 (Forze armate). - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale; i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare. 3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.». - Per il testo del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, n. 143, come modificato dalla presente legge, si rimanda nelle note all'articolo 11.