Art. 6 Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5. 2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: a) informazione e consultazione degli iscritti; b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.