Art. 8 
 
Cariche  direttive  delle  associazioni  professionali  a   carattere
                       sindacale tra militari 
 
  1.  Le  cariche  nelle  associazioni  professionali   a   carattere
sindacale tra militari sono esclusivamente elettive,  rispettando  il
principio di parita' di genere, e possono essere  ricoperte  solo  da
militari in servizio effettivo, che abbiano  compiuto  almeno  cinque
anni di servizio nelle Forze  armate  o  nelle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  militare,  e  da   militari   in   ausiliaria   iscritti
all'associazione stessa. 
  2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le  cariche
di cui al comma 1: 
    a) i militari  che  hanno  riportato  condanne  per  delitti  non
colposi o sanzioni disciplinari di stato; 
    b) i militari che si trovano  in  una  delle  condizioni  di  cui
all'articolo  10,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
    c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego
o di aspettativa non sindacale,  salvi  i  casi  di  aspettativa  per
malattia o patologia che comunque consentano il rientro  in  servizio
incondizionato; 
    d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 
  3. Non possono essere  iscritti  ad  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le  cariche  di
vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ne'  il  Comandante  generale  del
Corpo della guardia di finanza. 
  4. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro  anni  e
non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per  piu'
di due mandati  consecutivi.  Coloro  che  hanno  ricoperto  per  due
mandati consecutivi le cariche di cui  al  comma  1  sono  nuovamente
rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 
  5. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu'
di cinque volte. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo  dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2012, n.  235  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
          ricoprire cariche  elettive  e  di  Governo  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,  a
          norma dell'articolo 1, comma 63,  della  legge  6  novembre
          2012, n. 190) pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  4
          gennaio 2013, n. 3, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Incandidabilita' alle  elezioni  provinciali,
          comunali e  circoscrizionali).  -  1.  Non  possono  essere
          candidati   alle   elezioni   provinciali,    comunali    e
          circoscrizionali  e  non  possono  comunque  ricoprire   le
          cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e
          consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
          del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
          consiglio di amministrazione  dei  consorzi,  presidente  e
          componente dei consigli e  delle  giunte  delle  unioni  di
          comuni, consigliere di amministrazione e  presidente  delle
          aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo
          114  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          presidente  e  componente  degli  organi  delle   comunita'
          montane: 
                a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
          o per il delitto di associazione  finalizzata  al  traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui
          all'articolo 74 del testo unico approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  o  per
          un delitto di cui all'articolo 73 del  citato  testo  unico
          concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,
          o   per   un   delitto   concernente   la    fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche', nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena  della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,  o
          per  il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o   reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
                b) coloro che hanno riportato condanne definitive per
          i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo  51,
          commi 3-bis e 3-quater, del  codice  di  procedura  penale,
          diversi da quelli indicati alla lettera a); 
                c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          i  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  316,  316-bis,
          316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  primo  comma,
          320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo  comma,
          334, 346-bis del codice penale; 
                d) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore a sei mesi per uno o piu'  delitti  commessi  con
          abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti  ad
          una pubblica funzione o a un pubblico servizio  diversi  da
          quelli indicati nella lettera c); 
                e) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo; 
                f)  coloro  nei  cui  confronti   il   tribunale   ha
          applicato, con  provvedimento  definitivo,  una  misura  di
          prevenzione, in quanto  indiziati  di  appartenere  ad  una
          delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere
          a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              2. - 4. Omissis.». 
              - Il testo degli  articoli  25,  32  e  40  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: 
              «Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di  stato
          maggiore della difesa). - 1.  Il  Capo  di  stato  maggiore
          della difesa e' scelto  tra  gli  ufficiali  di  grado  non
          inferiore  a  quello  di   generale   di   corpo   d'armata
          dell'Esercito italiano,  di  ammiraglio  di  squadra  della
          Marina  militare   e   di   generale   di   squadra   aerea
          dell'Aeronautica militare, in  servizio  permanente  ovvero
          richiamati ai sensi dell'articolo  1094,  comma  4,  ed  e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro della difesa. 
              2. Il Capo di stato maggiore della difesa: 
                a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di
          cui e'  l'alto  consigliere  tecnico-militare  e  al  quale
          risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; 
                b) e' gerarchicamente sovraordinato: 
                  1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 
                  2)   al   Comandante   generale    dell'Arma    dei
          carabinieri, limitatamente  ai  compiti  militari  devoluti
          alla stessa Arma; 
                  3) al  Segretario  generale  della  difesa  per  le
          attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate; 
                c)  svolge  i  compiti  previsti  dal   codice,   dal
          regolamento e dalla legge. 
              3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in  caso  di
          assenza, impedimento, o vacanza della carica e'  sostituito
          dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore  di
          Forza armata, senza tener conto, ai fini  dell'attribuzione
          della suddetta anzianita', di eventuali  periodi  espletati
          nella funzione vicaria.» 
              «Art. 32 (Configurazione delle cariche di Capo di stato
          maggiore  di  Forza  armata  e  del   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri). - 1. I Capi di  stato  maggiore
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare sono ufficiali  della  rispettiva
          Forza armata che all'atto della nomina rivestono  grado  di
          generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale
          di squadra aerea  in  servizio  permanente;  il  Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri  all'atto  della  nomina
          riveste il grado di generale di corpo d'armata in  servizio
          permanente. I citati vertici militari: 
                a) sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
          Capo di stato maggiore della difesa; 
                b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa;
          il Comandante generale, limitatamente ai  compiti  militari
          dell'Arma dei carabinieri; 
                c) nell'ambito della rispettiva  Forza  armata  hanno
          rango gerarchico sovraordinato nei riguardi  di  tutti  gli
          ufficiali generali e ammiragli. 
              2. I Capi di stato maggiore e  il  Comandante  generale
          dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza,  impedimento
          o vacanza  della  carica,  sono  sostituiti  dall'ufficiale
          generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.». 
              «Art. 40 (Configurazione  della  carica  di  Segretario
          generale della difesa). - 1. Il Segretario  generale  della
          difesa: 
                a) e' ufficiale dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare  o  dell'Aeronautica  militare  con  il  grado  di
          generale di corpo d'armata  o  corrispondente  in  servizio
          permanente    ovvero    dirigente    di    prima     fascia
          dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; 
                b) e' nominato, ai sensi dell'articolo  19,  comma  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; 
                c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per
          le  attribuzioni  amministrative,  e  dal  Capo  di   stato
          maggiore    della    difesa     per     le     attribuzioni
          tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione  delle
          direttive e delle disposizioni ricevute. 
              2. Il Segretario generale  della  difesa,  in  caso  di
          assenza, impedimento o vacanza della carica, e'  sostituito
          dal Vice segretario generale che espleta anche le  funzioni
          di vice direttore nazionale degli armamenti.».