Art. 2 
 
                  Obblighi generali di rilevazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le  azioni
di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita' per la conduzione di
indagini  campionarie  si  avvale  dei  dati  e   delle   rilevazioni
effettuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  e  dal
Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN).   L'ISTAT   e   il   SISTAN
realizzano,   con   cadenza   triennale,   un'indagine    campionaria
interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca  stime
anche sulla parte  sommersa  dei  diversi  tipi  di  violenza,  ossia
violenza  fisica,  sessuale,  psicologica,  economica,   anche   alla
presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle  vittime,
e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o
contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. 
  L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti  di  tale  indagine  e  li
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le pari opportunita'. 
  2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunita' il potere
di  indirizzo  in  merito  all'individuazione   delle   esigenze   di
rilevazione statistica in materia di prevenzione  e  contrasto  della
violenza contro le donne. I quesiti per la  raccolta  dei  dati  sono
quelli impiegati nella piu' recente indagine  sulla  sicurezza  delle
donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze
informative per una migliore comprensione e analisi  del  fenomeno  e
per l'individuazione di piu' efficaci misure per il  contrasto  della
violenza contro le donne, i quesiti  di  cui  al  periodo  precedente
possono  essere  integrati  dall'ISTAT,  anche  su  indirizzo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', con appositi provvedimenti. I  quesiti  sulla  violenza
psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione
di coppia devono essere integrati anche  con  domande  relative  alla
presenza di figli minori di eta' ovvero  alla  presenza  in  casa  di
figli minori di eta'.  Con  riguardo  alla  relazione  autore-vittima
l'elenco del set minimo di modalita' che devono essere previste nelle
rilevazioni dell'ISTAT e'  il  seguente:  1.  coniuge/convivente;  2.
fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4.  ex  fidanzato;  5.  altro
parente; 6.  collega/datore  di  lavoro;  7.  conoscente/  amico;  8.
cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante  o
persona che esercita un'attivita' di cura e/o custodia; 12. medico  o
operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro;
15. autore non identificato. 
  3. La relazione annuale di cui all'articolo  5-bis,  comma  7,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' integrata dai  dati  e  dalle
informazioni derivanti dall'indagine di cui al  comma  1  al  momento
disponibili nonche' dalle indagini di cui all'articolo  7,  comma  1.
Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni  coperte
dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della  legge
1° aprile 1981, n. 121. 
  4. Gli uffici, gli enti, gli organismi  e  i  soggetti  pubblici  e
privati  che  partecipano  all'informazione   statistica   ufficiale,
inserita nel programma statistico nazionale, di cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo  di
fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale e di rilevare, elaborare  e  diffondere  i  dati
relativi alle persone disaggregati per uomini e donne. 
  5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in  modo  da
assicurare: 
    a) la disaggregazione e l'uguale visibilita' dei dati relativi  a
donne e uomini; 
    b) l'uso di indicatori sensibili al genere. 
  6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle  disposizioni  del  presente
articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche  mediante
direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, e provvede all'adeguamento della  modulistica  necessaria
all'adempimento  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche   degli
obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  14
          agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 ottobre 2013, n.  119,  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di sicurezza e per il contrasto della  violenza  di
          genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile   e   di
          commissariamento delle province): 
                «Art. 3.  (Misura  di  prevenzione  per  condotte  di
          violenza domestica). -  1.  Nei  casi  in  cui  alle  forze
          dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima,  un  fatto
          che debba ritenersi riconducibile  ai  reati  di  cui  agli
          articoli 581,  nonche'  582,  secondo  comma,  consumato  o
          tentato,  del  codice  penale,  nell'ambito   di   violenza
          domestica, il questore, anche in assenza di  querela,  puo'
          procedere, assunte  le  informazioni  necessarie  da  parte
          degli organi investigativi e sentite le  persone  informate
          dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.  Ai  fini
          del presente articolo si intendono per  violenza  domestica
          uno o piu' atti, gravi ovvero non  episodici,  di  violenza
          fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
          all'interno della famiglia o del  nucleo  familiare  o  tra
          persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo  di
          matrimonio    o    da    una     relazione     affettiva)),
          indipendentemente dal  fatto  che  l'autore  di  tali  atti
          condivida o abbia condiviso  la  stessa  residenza  con  la
          vittima. 
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'art. 8, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  23  febbraio
          2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile 2009, n. 38, come modificato dal  presente  decreto.
          Il questore  puo'  richiedere  al  prefetto  del  luogo  di
          residenza del destinatario dell'ammonimento  l'applicazione
          della misura della sospensione della patente di  guida  per
          un periodo da uno  a  tre  mesi.  Il  prefetto  dispone  la
          sospensione della patente di guida ai sensi  dell'art.  218
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285.  Il  prefetto  non  da'  luogo  alla
          sospensione della patente di guida  qualora,  tenuto  conto
          delle condizioni economiche del nucleo  familiare,  risulti
          che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non  possono
          essere garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
          all'art. 218, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.
          285 del 1992. 
              3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, anche attraverso i dati  contenuti  nel
          Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della  legge  1°
          aprile  1981,  n.  121,  elabora   annualmente   un'analisi
          criminologica della  violenza  di  genere  che  costituisce
          un'autonoma sezione della relazione annuale  al  Parlamento
          di cui all'art. 113 della predetta legge n. 121 del 1981. 
              4.  In  ogni  atto  del  procedimento  per   l'adozione
          dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse  le
          generalita'  del  segnalante,  salvo  che  la  segnalazione
          risulti  manifestamente  infondata.  La   segnalazione   e'
          utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento. 
              5. Le misure  di  cui  al  comma  1  dell'art.  11  del
          decreto-legge 23 febbraio  2009,  n.  11,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38,  trovano
          altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine,
          i presidi sanitari  e  le  istituzioni  pubbliche  ricevono
          dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581  e
          582 del codice penale nell'ambito della violenza  domestica
          di cui al comma 1 del presente articolo. 
              5-bis. Quando il questore  procede  all'ammonimento  ai
          sensi dell'art. 8 del decreto-legge 23  febbraio  2009,  n.
          11, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  aprile
          2009, n. 38, come modificato dal presente  decreto,  e  del
          presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto
          circa i  servizi  disponibili  sul  territorio,  inclusi  i
          consultori familiari, i  servizi  di  salute  mentale  e  i
          servizi per le dipendenze, come individuati  dal  Piano  di
          cui all'art. 5, finalizzati ad  intervenire  nei  confronti
          degli autori di violenza domestica o di genere.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  5-bis,  comma  7,  del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province): 
                «Art. 5-bis (Azioni per i centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio) - 1. Al fine  di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'art. 5, comma 2,  lettera  d),  del  presente
          decreto, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e
          alle pari opportunita', di cui all'art. 19,  comma  3,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 61, comma 22,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e,
          quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a  10  milioni
          di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2015,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra
          le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
                a) della programmazione regionale e degli  interventi
          gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti
          delle donne; 
                b) del numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e
          privati gia' esistenti in ogni regione; 
                c) del numero delle case-rifugio pubbliche e  private
          gia' esistenti in ogni regione; 
                d) della necessita' di riequilibrare la presenza  dei
          centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione. 
              3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali
          e' garantito l'anonimato, sono promossi da: 
                a) enti locali, in forma singola o associata; 
                b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
          del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,
          che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in
          materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una
          metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
          donne, con personale specificamente formato; 
                c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
          d'intesa o in forma consorziata. 
              4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in
          maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e
          assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'
          fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono
          violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi
          specialistici. 
              5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento
          adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli
          operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure
          professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio
          promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della
          violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle
          diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a
          livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,
          culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione
          degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle
          case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della
          violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
              6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di
          riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari
          opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
          concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a
          valere sulle risorse medesime. 
              7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
          il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
          Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione
          sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi
          del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza): 
                «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso).
          - L'accesso ai dati e alle  informazioni  conservati  negli
          archivi  automatizzati  del  Centro  di  cui   all'articolo
          precedente  e  loro  utilizzazione  sono  consentiti   agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e   ai
          funzionari dei servizi di sicurezza nonche' agli agenti  di
          polizia giudiziaria  delle  forze  di  polizia  debitamente
          autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo  art.
          11. 
              L'accesso ai dati e alle informazioni di cui  al  comma
          precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai  fini
          degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso  e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. 
              E'   comunque   vietata   ogni   utilizzazione    delle
          informazioni e dei dati predetti per finalita'  diverse  da
          quelle  previste  dall'art.  6,  lettera  a).  E'  altresi'
          vietata ogni circolazione  delle  informazioni  all'interno
          della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati  nel
          primo comma del presente articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400): 
                «Art. 13 (Programma statistico nazionale).  -  1.  Le
          rilevazioni statistiche di interesse pubblico  affidate  al
          Sistema statistico nazionale ed i relativi  obiettivi  sono
          stabiliti nel programma statistico nazionale. 
              2.  Il  programma  statistico   nazionale   ha   durata
          triennale  e  viene  tenuto  aggiornato   annualmente.   Il
          programma  statistico  nazionale   prevede   modalita'   di
          raccordo e di  coordinamento  con  i  programmi  statistici
          predisposti a livello regionale. 
              3. Il programma  statistico  nazionale  e'  predisposto
          dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione  per  la
          garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
          approvato con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,  previa
          deliberazione del CIPE. 
              3-bis.  Nel   programma   statistico   nazionale   sono
          individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
          disaggregata, ove cio' risulti  necessario  per  soddisfare
          particolari  esigenze  conoscitive   anche   di   carattere
          internazionale o europeo. 
              3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma  2
          dell'art. 1, con il decreto di cui al comma 3 del  presente
          articolo e' approvato l'elenco delle  rilevazioni  comprese
          nel programma  statistico  nazionale  rispetto  alle  quali
          sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art.  7,  e  sono
          definiti i criteri da utilizzare per individuare,  ai  fini
          dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, le unita' di
          rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione
          della sanzione di cui al medesimo art. 7. 
              4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
          sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
          ai commi 3 e 3-ter. 
              4-bis.  E  programma  statistico  nazionale   comprende
          un'apposita  sezione  concernente  le   statistiche   sulle
          pubbliche amministrazioni  e  sulle  societa'  pubbliche  o
          controllate  da  soggetti  pubblici,  nonche'  sui  servizi
          pubblici. Tale  sezione  e'  finalizzata  alla  raccolta  e
          all'organizzazione dei  dati  inerenti  al  numero,  natura
          giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
          e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
          nonche' ai beni e servizi prodotti e ai  relativi  costi  e
          risultati,  anche  alla   luce   della   comparazione   tra
          amministrazioni in ambito nazionale  e  internazionale.  Il
          programma statistico nazionale comprende i dati  utili  per
          la rilevazione del grado di soddisfazione e della  qualita'
          percepita dai cittadini e dalle imprese con  riferimento  a
          settori e servizi pubblici individuati a rotazione.».