Art. 2
Obblighi generali di rilevazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni
di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita' per la conduzione di
indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni
effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal
Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN
realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria
interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime
anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia
violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla
presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime,
e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o
contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale.
L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le pari opportunita'.
2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunita' il potere
di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di
rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della
violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono
quelli impiegati nella piu' recente indagine sulla sicurezza delle
donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze
informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e
per l'individuazione di piu' efficaci misure per il contrasto della
violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente
possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunita', con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza
psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione
di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla
presenza di figli minori di eta' ovvero alla presenza in casa di
figli minori di eta'. Con riguardo alla relazione autore-vittima
l'elenco del set minimo di modalita' che devono essere previste nelle
rilevazioni dell'ISTAT e' il seguente: 1. coniuge/convivente; 2.
fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro
parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/ amico; 8.
cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o
persona che esercita un'attivita' di cura e/o custodia; 12. medico o
operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro;
15. autore non identificato.
3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' integrata dai dati e dalle
informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento
disponibili nonche' dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1.
Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte
dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e
privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale,
inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di
fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati
relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da
assicurare:
a) la disaggregazione e l'uguale visibilita' dei dati relativi a
donne e uomini;
b) l'uso di indicatori sensibili al genere.
6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante
direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria
all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli
obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province):
«Art. 3. (Misura di prevenzione per condotte di
violenza domestica). - 1. Nei casi in cui alle forze
dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto
che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli
articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o
tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza
domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo'
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte
degli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini
del presente articolo si intendono per violenza domestica
uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di
matrimonio o da una relazione affettiva)),
indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di
residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione
della misura della sospensione della patente di guida per
un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la
sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 218
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla
sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto
delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti
che le esigenze lavorative dell'interessato non possono
essere garantite con il rilascio del permesso di cui
all'art. 218, comma 2, del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel
Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi
criminologica della violenza di genere che costituisce
un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento
di cui all'art. 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione
dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le
generalita' del segnalante, salvo che la segnalazione
risulti manifestamente infondata. La segnalazione e'
utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'art. 11 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano
altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine,
i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono
dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e
582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica
di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai
sensi dell'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del
presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto
circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i
consultori familiari, i servizi di salute mentale e i
servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di
cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti
degli autori di violenza domestica o di genere.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis, comma 7, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio) - 1. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente
decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e,
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso).
- L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 13 (Programma statistico nazionale). - 1. Le
rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono
stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata
triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il
programma statistico nazionale prevede modalita' di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici
predisposti a livello regionale.
3. Il programma statistico nazionale e' predisposto
dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la
garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIPE.
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono
individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2
dell'art. 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente
articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese
nel programma statistico nazionale rispetto alle quali
sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7, e sono
definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, le unita' di
rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione
della sanzione di cui al medesimo art. 7.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
ai commi 3 e 3-ter.
4-bis. E programma statistico nazionale comprende
un'apposita sezione concernente le statistiche sulle
pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o
controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi
pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura
giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
nonche' ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e
risultati, anche alla luce della comparazione tra
amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il
programma statistico nazionale comprende i dati utili per
la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a
settori e servizi pubblici individuati a rotazione.».