Art. 3 
 
          Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT 
 
  1. La relazione al Parlamento  sull'attivita'  dell'ISTAT,  di  cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  e'
integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400): 
                «Art.  24  (Relazione  al  Parlamento).   -   1.   Il
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   trasmette   al
          Parlamento,  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno,  una
          relazione  sull'attivita'   dell'ISTAT,   sulla   raccolta,
          trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica
          amministrazione, nonche'  sullo  stato  di  attuazione  del
          programma statistico nazionale in vigore. 
              2. Alla relazione e' allegato il  rapporto  annuale  di
          cui al comma 6 dell'art. 12.».