Art. 3
Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT
1. La relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e'
integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 24 (Relazione al Parlamento). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al
Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una
relazione sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta,
trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica
amministrazione, nonche' sullo stato di attuazione del
programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione e' allegato il rapporto annuale di
cui al comma 6 dell'art. 12.».