Art. 4
Strutture sanitarie
e rilevazioni dati
1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le
unita' operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati
e le notizie relativi alla violenza contro le donne.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro con delega per le pari opportunita' e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le
opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle
prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in
emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base
dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare
che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni
utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In
particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte
assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del
reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 2 e rilevando:
a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o
economica, esercitata sulla vittima;
b) se la violenza e' commessa in presenza sul luogo del fatto dei
figli degli autori o delle vittime e se la violenza e' commessa
unitamente ad atti persecutori;
c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti
dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato
delle vittime.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, reca
«Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio
delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza
sanitaria in emergenza-urgenza».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2018, reca «Linee guida nazionali per le
Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di
violenza».