Art. 4 Strutture sanitarie e rilevazioni dati 1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unita' operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando: a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; b) se la violenza e' commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza e' commessa unitamente ad atti persecutori; c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4: - Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, reca «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, reca «Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza».