Art. 4 
 
                         Strutture sanitarie 
                         e rilevazioni dati 
 
  1. Tutte le strutture  sanitarie  pubbliche  e  in  particolare  le
unita' operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati
e le notizie relativi alla violenza contro le donne. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro con delega per le pari opportunita' e con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  apportate  le
opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio  delle
prestazioni  erogate   nell'ambito   dell'assistenza   sanitaria   in
emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  9  del  13  gennaio  2009,  anche  sulla  base
dell'aggiornamento del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  24
del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le  Aziende
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso  e  assistenza
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare
che il sistema informativo sia integrato con un set  di  informazioni
utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In
particolare  le  informazioni  statistiche  devono  essere   prodotte
assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del
reato  secondo  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 2 e rilevando: 
    a) la tipologia di  violenza,  fisica,  sessuale,  psicologica  o
economica, esercitata sulla vittima; 
    b) se la violenza e' commessa in presenza sul luogo del fatto dei
figli degli autori o delle vittime  e  se  la  violenza  e'  commessa
unitamente ad atti persecutori; 
    c)  gli  indicatori  di  rischio  di  revittimizzazione  previsti
dall'allegato B al citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 novembre 2017, facendo salva  la  garanzia  di  anonimato
delle vittime. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti provvedono alla relativa attuazione con  le  sole  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto del Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  13  gennaio   2009,   reca
          «Istituzione del sistema informativo  per  il  monitoraggio
          delle  prestazioni  erogate   nell'ambito   dell'assistenza
          sanitaria in emergenza-urgenza». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
          del 30 gennaio 2018, reca «Linee  guida  nazionali  per  le
          Aziende sanitarie e  le  Aziende  ospedaliere  in  tema  di
          soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di
          violenza».