Art. 5 
 
         Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno 
                   e del Ministero della giustizia 
 
  1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni  di
cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  a  dotare
il Centro elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, di funzionalita' che consentano di rilevare  con
riguardo ai  reati  di  cui  al  comma  3  ogni  eventuale  ulteriore
informazione utile a definire la  relazione  autore-vittima,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo  del  comma  2  dell'articolo  2,
nonche', ove noti: l'eta' e il genere degli autori e  delle  vittime;
le informazioni sul luogo dove il fatto e' avvenuto; la tipologia  di
arma eventualmente utilizzata; se la violenza e' commessa in presenza
sul luogo del fatto dei figli degli autori o  delle  vittime;  se  la
violenza e' commessa unitamente ad atti persecutori. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della  giustizia  individua  le  modalita'  e  le
informazioni fondamentali per monitorare,  anche  mediante  i  propri
sistemi informativi, il fenomeno della violenza  contro  le  donne  e
necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la  vittima  di
reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma
3. 
  3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 2,  e'  rilevata,  per  i  seguenti
reati: 
    a) omicidio anche tentato di  cui  all'articolo  575  del  codice
penale anche nelle ipotesi aggravate ai  sensi  degli  articoli  576,
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e  577,  primo  comma,  numero  1,  e
secondo comma, del codice penale; 
    b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale; 
    c) lesioni personali di cui all'articolo 582  del  codice  penale
anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e  585  del
codice penale; 
    d) violenza sessuale  di  cui  all'articolo  609-bis  del  codice
penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter  del
codice penale e violenza  sessuale  di  gruppo  di  cui  all'articolo
609-octies del codice penale; 
    e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del
codice  penale  e  corruzione  di  minorenne  di   cui   all'articolo
609-quinquies del codice penale; 
    f)  maltrattamenti  contro  familiari   e   conviventi   di   cui
all'articolo 572 del codice penale; 
    g) atti  persecutori  di  cui  all'articolo  612-bis  del  codice
penale; 
    h)  diffusione  illecita  di  immagini   o   video   sessualmente
espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale; 
    i) violazione dei  provvedimenti  di  allontanamento  dalla  casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati  dalla
persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale; 
    l) costrizione o induzione  al  matrimonio  di  cui  all'articolo
558-bis del codice penale; 
    m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui
all'articolo 583-bis del codice penale; 
    n)  deformazione  dell'aspetto  della  persona  mediante  lesioni
permanenti al viso  di  cui  all'articolo  583-quinquies  del  codice
penale; 
    o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo
593-ter del codice penale; 
    p) sequestro di  persona  di  cui  all'articolo  605  del  codice
penale; 
    q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale; 
    r) violazione di domicilio di cui  all'articolo  614  del  codice
penale; 
    s) violazione degli  obblighi  di  assistenza  familiare  di  cui
all'articolo 570 del codice penale e  violazione  degli  obblighi  di
assistenza familiare in caso di separazione  o  di  scioglimento  del
matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale; 
    t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del  codice
penale; 
    u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591
del codice penale; 
    v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale; 
    z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale; 
    aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale; 
    bb) favoreggiamento e sfruttamento  della  prostituzione  di  cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 
    cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice
penale; 
    dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale. 
  4. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  di
concerto con il Ministro dell'interno e sentito  il  Garante  per  la
protezione   dei   dati   personali,   e'   istituito   un    sistema
interministeriale  di  raccolta  dati  nel  quale  sono  censite   le
principali informazioni relative ai reati di cui  al  comma  3.  Tale
sistema  e'  alimentato  dalle   amministrazioni   interessate,   che
garantiscono l'inserimento e la raccolta  in  maniera  integrata  dei
dati. 
  5. Il sistema di  raccolta  dati  di  cui  al  comma  4  raccoglie,
inoltre, per ogni donna  vittima  di  violenza,  in  ogni  grado  del
procedimento giudiziario,  le  informazioni  su  denunce,  misure  di
prevenzione applicate  dal  questore  o  dall'autorita'  giudiziaria,
misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e  misure
di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  il  Ministero  dell'interno
comunica all'ISTAT e alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le pari opportunita', previa anonimizzazione  e  con
cadenza periodica  almeno  semestrale,  i  dati  immessi  nel  Centro
elaborazione dati ai sensi del comma 1. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 1°
          aprile 1981, n. 121: 
                «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissate  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno. 
              Il proprietario o responsabile dell'archivio  magnetico
          che  ometta  la  denuncia  e'  punito  con  la   multa   da
          trecentomila lire a tre milioni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli: 575,  576,  primo
          comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577,  primo  comma,  numero  1  e
          secondo  comma,  581,  582,  583,  585,  609-bis,  609-ter,
          609-octies,  609-quater,   609-quinquies,   572,   612-bis,
          612-ter, 387-bis, 558-bis, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter,
          605, 610, 614, 570, 570-bis, 600-bis, 591, 635,  629,  612,
          643 e 601 del  Regio  Decreto  19  ottobre  1930,  n.  1398
          (Approvazione del testo definitivo del Codice Penale): 
                «Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte  di
          un uomo e' punito con la reclusione non inferiore  ad  anni
          ventuno.» 
                «Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo).  -  Si
          applica  la  pena  dell'ergastolo  se  il  fatto  preveduto
          dall'articolo precedente e' commesso: 
                  1° Omissis; 
                  2° contro l'ascendente  o  il  discendente,  quando
          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°  e
          4° dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo  venefico  o
          un   altro   mezzo   insidioso   ovvero   quando   vi    e'
          premeditazione; 
                  3 - 4 Omissis; 
                  5) in occasione della  commissione  di  taluno  dei
          delitti  previsti  dagli   articoli   572,   583-quinquies,
          600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 
                  5.1) dall'autore  del  delitto  previsto  dall'art.
          612-bis nei confronti della stessa persona offesa; 
              Omissis.» 
                «Art. 577 (Altre circostanze aggravanti.  Ergastolo).
          - Si applica la pena dell'ergastolo se il  fatto  preveduto
          dall'art. 575 e' commesso: 
                  1° contro l'ascendente o il discendente  anche  per
          effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche
          legalmente  separato,  contro  l'altra  parte   dell'unione
          civile o contro la persona stabilmente  convivente  con  il
          colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 
                  2° - 4° Omissis. 
              La pena e' della reclusione da  ventiquattro  a  trenta
          anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
          l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,  la  persona
          legata al  colpevole  da  stabile  convivenza  o  relazione
          affettiva,  ove  cessate,  il  fratello   o   la   sorella,
          l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo  VIII
          del libro primo del codice civile,  il  padre  o  la  madre
          adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
          retta.» 
                «Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno,  se
          dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella  mente,
          e' punito,  a  querela  della  persona  offesa,  salvo  che
          ricorra la circostanza aggravante  prevista  dall'art.  61,
          numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa fino a lire tremila. 
              Tale  disposizione  non  si  applica  quando  la  legge
          considera la violenza  come  elemento  costitutivo  o  come
          circostanza aggravante di un altro reato.» 
                «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia  nel  corpo  o  nella  mente,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni. 
              Se la malattia ha una durata  non  superiore  ai  venti
          giorni e non concorre alcuna delle  circostanze  aggravanti
          previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad
          eccezione di quelle indicate nel  numero  1  e  nell'ultima
          parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della
          persona offesa.» 
                «Art. 583  (Circostanze  aggravanti).  -  La  lesione
          personale e' grave, e si applica la  reclusione  da  tre  a
          sette anni: 
                  1° se dal fatto deriva una malattia  che  metta  in
          pericolo la vita della persona offesa, ovvero una  malattia
          o un'incapacita' di attendere  alle  ordinarie  occupazioni
          per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
                  2° se il fatto produce  l'indebolimento  permanente
          di un senso o di un organo; 
                  La lesione personale e' gravissima, e si applica la
          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 
                    1°  una  malattia  certamente   o   probabilmente
          insanabile; 
                    2° la perdita di un senso; 
                    3° la perdita di un arto, o una  mutilazione  che
          renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di  un
          organo  o  della  capacita'  di   procreare,   ovvero   una
          permanente e grave difficolta' della favella.» 
                «Art.  585  (Circostanze  aggravanti).  -  Nei   casi
          previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies  e
          584, la pena e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta',  se
          concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti   previste
          dall'art. 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre
          alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577,
          ovvero se il fatto e' commesso  con  armi  o  con  sostanze
          corrosive, ovvero da persona travisata o  da  piu'  persone
          riunite. 
              Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 
                1°  quelle  da  sparo  e  tutte  le  altre   la   cui
          destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 
                2° tutti gli strumenti atti ad offendere,  dei  quali
          e' dalla legge vietato il porto in  modo  assoluto,  ovvero
          senza giustificato motivo. 
              Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
          asfissianti o accecanti.» 
                «Art. 609-bis (Violenza sessuale).  -  Chiunque,  con
          violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso   di   autorita',
          costringe taluno a  compiere  o  subire  atti  sessuali  e'
          punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a  compiere
          o subire atti sessuali: 
                1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
          psichica della persona offesa al momento del fatto; 
                2) traendo in inganno la persona offesa  per  essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona. 
              Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi.» 
                «Art. 609-ter (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena
          stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo  se  i
          fatti ivi previsti sono commessi: 
                  1)  nei  confronti  di  persona  della   quale   il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il tutore; 
                  2) con l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
                  3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
                  4) su persona  comunque  sottoposta  a  limitazioni
          della liberta' personale; 
                  5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni diciotto; 
                  5-bis) all'interno o nelle immediate  vicinanze  di
          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla
          persona offesa; 
                  5-ter)  nei  confronti  di  donna   in   stato   di
          gravidanza; 
                  5-quater) nei confronti di persona della  quale  il
          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,
          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato
          da relazione affettiva, anche senza convivenza; 
                  5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
          fa parte di un'associazione per delinquere  e  al  fine  di
          agevolarne l'attivita'; 
                  5-sexies) se il  reato  e'  commesso  con  violenze
          gravi o se dal  fatto  deriva  al  minore,  a  causa  della
          reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 
                  5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
          il minore. 
              La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata  della
          meta' se i fatti ivi previsti sono commessi  nei  confronti
          di persona che non ha compiuto  gli  anni  quattordici.  La
          pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono
          commessi nei confronti di persona che non ha  compiuto  gli
          anni dieci.» 
                «Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). -  La
          violenza sessuale di gruppo consiste nella  partecipazione,
          da parte di piu'  persone  riunite,  ad  atti  di  violenza
          sessuale di cui all'art. 609-bis. 
              Chiunque commette atti di violenza sessuale  di  gruppo
          e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. 
              Si  applicano  le   circostanze   aggravanti   previste
          dall'art. 609-ter. 
              La pena e' diminuita per il partecipante la  cui  opera
          abbia avuto minima importanza nella  preparazione  o  nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia  stato  determinato  a  commettere  il   reato   quando
          concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e  4)  del
          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.» 
                «Art. 609-quater (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di fuori delle ipotesi previste in detto  articolo,  compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 
                  1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
                  2) non ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
          con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
              Fuori   dei   casi    previsti    dall'art.    609-bis,
          l'ascendente, il genitore, anche  adottivo,  o  il  di  lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o di custodia, il minore  e'  affidato,  o  che  abbia  con
          quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con  l'abuso
          dei  poteri  connessi  alla  sua  posizione,  compie   atti
          sessuali con  persona  minore  che  ha  compiuto  gli  anni
          sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. 
              Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  chiunque
          compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli
          anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il
          minore o dell'autorita' o dell'influenza  esercitata  sullo
          stesso in ragione della  propria  qualita'  o  dell'ufficio
          ricoperto  o   delle   relazioni   familiari,   domestiche,
          lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con
          la reclusione fino a quattro anni.» 
              La pena e' aumentata: 
                1) se il compimento degli atti sessuali con il minore
          che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in  cambio
          di  denaro  o  di  qualsiasi  altra  utilita',  anche  solo
          promessi; 
                2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
          un'associazione per delinquere  e  al  fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                4) se dal fatto, a  causa  della  reiterazione  delle
          condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 
                5) se dal  fatto  deriva  pericolo  di  vita  per  il
          minore. 
              Non e' punibile il minorenne che,  al  di  fuori  delle
          ipotesi previste nell'art. 609-bis,  compie  atti  sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza di eta'  tra  i  soggetti  non  e'  superiore  a
          quattro anni. 
              Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi. 
              Si applica la pena di  cui  all'art.  609-ter,  secondo
          comma, se la  persona  offesa  non  ha  compiuto  gli  anni
          dieci.» 
                «Art.  609-quinquies  (Corruzione  di  minorenne).  -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di anni quattordici, al fine di farla assistere, e'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni. 
              Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  alla
          stessa pena di cui al  primo  comma  soggiace  chiunque  fa
          assistere  una  persona  minore  di  anni  quattordici   al
          compimento di atti sessuali, ovvero  mostra  alla  medesima
          materiale pornografico, al fine di indurla a compiere  o  a
          subire atti sessuali. 
              La pena e' aumentata: 
                a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
          un'associazione per delinquere  e  al  fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                c) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se
          dal fatto deriva al  minore,  a  causa  della  reiterazione
          delle condotte, un pregiudizio grave. 
                c-bis) se dal fatto deriva pericolo di  vita  per  il
          minore. 
              La  pena  e'  aumentata  fino  alla  meta'  quando   il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
          con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.» 
                «Art.  572   (Maltrattamenti   contro   familiari   e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente, o  una  persona  sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come
          definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi. 
              Se dal fatto deriva una  lesione  personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni. 
              Il   minore   di   anni   diciotto   che   assiste   ai
          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera
          persona offesa dal reato.» 
                «Art. 612-bis (Atti  persecutori).  -  Salvo  che  il
          fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'  punito  con  la
          reclusione da un anno a sei anni e sei mesi  chiunque,  con
          condotte reiterate, minaccia o molesta taluno  in  modo  da
          cagionare un perdurante e grave stato di ansia o  di  paura
          ovvero da ingenerare un fondato  timore  per  l'incolumita'
          propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
          legata da relazione  affettiva  ovvero  da  costringere  lo
          stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 
              La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
          persona travisata. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'art. 612, secondo  comma.  Si  procede  tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui  all'art.  3
          della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio.» 
                «Art. 612-ter  (Diffusione  illecita  di  immagini  o
          video  sessualmente  espliciti).  -  Salvo  che  il   fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,   dopo   averli
          realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,  pubblica  o
          diffonde  immagini  o  video   a   contenuto   sessualmente
          esplicito, destinati a rimanere privati, senza il  consenso
          delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da
          uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 
              La stessa pena si applica  a  chi,  avendo  ricevuto  o
          comunque acquisito le immagini o i video di  cui  al  primo
          comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde  senza
          il consenso delle persone rappresentate al fine  di  recare
          loro nocumento. 
              La pena e' aumentata  se  i  fatti  sono  commessi  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  i  fatti  sono  commessi  attraverso  strumenti
          informatici o telematici. 
              La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i  fatti
          sono  commessi  in  danno  di  persona  in  condizione   di
          inferiorita' fisica o psichica o in danno di una  donna  in
          stato di gravidanza. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto
          processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di  cui
          al quarto comma, nonche' quando il fatto  e'  connesso  con
          altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.» 
                «Art.  387-bis  (Violazione  dei   provvedimenti   di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona  offesa).
          - Chiunque,  essendovi  legalmente  sottoposto,  violi  gli
          obblighi  o  i  divieti  derivanti  dal  provvedimento  che
          applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis  e
          282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui
          all'art. 384-bis del  medesimo  codice  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni.». 
                «Art.   558-bis   (Costrizione   o    induzione    al
          matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
          una persona a  contrarre  matrimonio  o  unione  civile  e'
          punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
              La stessa pena si  applica  a  chiunque,  approfittando
          delle  condizioni  di  vulnerabilita'  o  di   inferiorita'
          psichica o di necessita' di una persona,  con  abuso  delle
          relazioni    familiari,    domestiche,     lavorative     o
          dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per
          ragioni di  cura,  istruzione  o  educazione,  vigilanza  o
          custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. 
              La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in  danno
          di un minore di anni diciotto. 
              La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti
          sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche quando il fatto e' commesso all'estero  da  cittadino
          italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno
          di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.». 
                «Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione  degli  organi
          genitali femminili). - Chiunque,  in  assenza  di  esigenze
          terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
          femminili e' punito con la reclusione da quattro  a  dodici
          anni. Ai fini del  presente  articolo,  si  intendono  come
          pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  la
          clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
          altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
              Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
          al fine di menomare  le  funzioni  sessuali,  lesioni  agli
          organi genitali femminili diverse  da  quelle  indicate  al
          primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo  o  nella
          mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.  La
          pena e' diminuita fino a due terzi  se  la  lesione  e'  di
          lieve entita'. 
              La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche  di
          cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
          minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro. 
              La  condanna  ovvero  l'applicazione  della   pena   su
          richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di
          procedura penale per il reato di cui al  presente  articolo
          comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o  dal
          tutore, rispettivamente: 
                1) la decadenza dall'esercizio della  responsabilita'
          genitoriale; 
                2)  l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela e  all'amministrazione
          di sostegno. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          altresi'  quando  il  fatto  e'  commesso   all'estero   da
          cittadino italiano o  da  straniero  residente  in  Italia,
          ovvero in  danno  di  cittadino  italiano  o  di  straniero
          residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito  a
          richiesta del Ministro della giustizia.». 
                «Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto  della
          persona mediante lesioni permanenti al  viso).  -  Chiunque
          cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
          deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
          la reclusione da otto a quattordici anni. 
              La  condanna  ovvero  l'applicazione  della   pena   su
          richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di
          procedura penale per il reato di cui al  presente  articolo
          comporta  l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela e  all'amministrazione
          di sostegno.» 
                «Art.  593-ter  (Interruzione   di   gravidanza   non
          consensuale).  -  Chiunque  cagiona  l'interruzione   della
          gravidanza senza il consenso della donna e' punito  con  la
          reclusione da quattro a otto anni. Si  considera  come  non
          prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
          carpito con l'inganno. 
              La  stessa  pena  si  applica   a   chiunque   provochi
          l'interruzione  della  gravidanza  con  azioni  dirette   a
          provocare lesioni alla donna. 
              Detta pena e' diminuita fino  alla  meta'  se  da  tali
          lesioni deriva l'acceleramento del parto. 
              Se dai fatti previsti dal primo  e  dal  secondo  comma
          deriva la morte della donna si  applica  la  reclusione  da
          otto a sedici anni; se  ne  deriva  una  lesione  personale
          gravissima si applica la reclusione da sei a  dodici  anni;
          se la lesione  personale  e'  grave  quest'ultima  pena  e'
          diminuita. 
              Le pene stabilite dai commi precedenti  sono  aumentate
          se la donna e' minore degli anni diciotto.». 
                «Art. 605 (Sequestro di persona).  -  Chiunque  priva
          taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
          da sei mesi a otto anni. 
              La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se  il
          fatto e' commesso: 
                1° in danno di un ascendente, di un discendente o del
          coniuge; 
                2° da un pubblico ufficiale,  con  abuso  dei  poteri
          inerenti alle sue funzioni. 
              Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in  danno
          di un minore, si applica la pena della reclusione da tre  a
          dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di  taluna
          delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in  danno
          di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e'
          condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena  della
          reclusione da tre a quindici anni. 
              Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
          si applica la pena dell'ergastolo. 
              Le  pene  previste  dal  terzo  comma   sono   altresi'
          diminuite fino alla meta' nei confronti  dell'imputato  che
          si adopera concretamente: 
                1)  affinche'  il  minore   riacquisti   la   propria
          liberta'; 
                2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata
          a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita'
          di polizia o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di
          elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e
          per l'individuazione o la cattura di uno o piu'  autori  di
          reati; 
                3) per evitare la commissione di ulteriori  fatti  di
          sequestro di minore.» 
                «Art.  610  (Violenza  privata).  -   Chiunque,   con
          violenza o minaccia, costringe altri a fare,  tollerare  od
          omettere qualche cosa e' punito con la  reclusione  fino  a
          quattro anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni
          prevedute dall'art. 339.» 
                «Art.  614  (Violazione  di  domicilio).  -  Chiunque
          s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo  di
          privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi s'introduce  clandestinamente  o  con
          inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi si  trattiene  nei  detti
          luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente  o  con
          inganno. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
              La pena e' da due a sei anni, e si  procede  d'ufficio,
          se il fatto e' commesso con violenza  sulle  cose,  o  alle
          persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.» 
                «Art. 570 (Violazione degli  obblighi  di  assistenza
          famigliare).  -   Chiunque,   abbandonando   il   domicilio
          domestico,  o  comunque  serbando  una  condotta  contraria
          all'ordine o alla morale delle famiglie,  si  sottrae  agli
          obblighi  di  assistenza  inerenti   alla   responsabilita'
          genitoriale,  alla  tutela  legale,  o  alla  qualita'   di
          coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno  o  con
          la multa da lire mille a diecimila. 
                Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
                1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
          pupillo o del coniuge; 
                2° fa mancare i mezzi di sussistenza  ai  discendenti
          di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
          al coniuge, il quale non sia legalmente  separato  per  sua
          colpa. 
              Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa
          salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato  e'
          commesso  nei  confronti  dei  minori,  dal  numero  2  del
          precedente comma. 
              Le disposizioni di questo articolo non si applicano  se
          il fatto e' preveduto come piu'  grave  reato  da  un'altra
          disposizione di legge.» 
                «Art.   570-bis   (Violazione   degli   obblighi   di
          assistenza  familiare  in  caso   di   separazione   o   di
          scioglimento del matrimonio). - Le pene previste  dall'art.
          570 si applicano al coniuge che si sottrae  all'obbligo  di
          corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in  caso
          di scioglimento, di cessazione degli effetti  civili  o  di
          nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
          economica in  materia  di  separazione  dei  coniugi  e  di
          affidamento condiviso dei figli.» 
                «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). -  E'  punito
          con la reclusione da sei a dodici anni e con  la  multa  da
          euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 
                  1) recluta o induce alla prostituzione una  persona
          di eta' inferiore agli anni diciotto; 
                  2)  favorisce,  sfrutta,  gestisce,   organizza   o
          controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore
          agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio  di
          un corrispettivo in denaro o  altra  utilita',  anche  solo
          promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei  anni  e
          con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.» 
                «Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
          Chiunque  abbandona   una   persona   minore   degli   anni
          quattordici, ovvero una persona incapace, per  malattia  di
          mente o di corpo, per vecchiaia,  o  per  altra  causa,  di
          provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia  o
          debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          cinque anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi abbandona  all'estero  un
          cittadino  italiano  minore  degli  anni  diciotto,  a  lui
          affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. 
              La pena e' della reclusione da uno a sei  anni  se  dal
          fatto deriva una lesione personale, ed e'  da  tre  a  otto
          anni se ne deriva la morte. 
              Le pene sono aumentate se  il  fatto  e'  commesso  dal
          genitore, dal figlio, dal  tutore  o  dal  coniuge,  ovvero
          dall'adottante o dall'adottato.» 
                «Art. 635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'art. 331, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
          deteriora o rende, in tutto  o  in  parte,  inservibili  le
          seguenti cose altrui: 
                1. edifici pubblici o  destinati  a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625; 
                2. opere destinate all'irrigazione; 
                3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,
          o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
          al rimboschimento; 
                4.  attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
              Chiunque distrugge, disperde,  deteriora  o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. 
              Per i reati di cui, di  cui  ai  commi  precedenti,  la
          sospensione  condizionale   della   pena   e'   subordinata
          all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
          reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si  oppone,  alla
          prestazione di attivita'  non  retribuita  a  favore  della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.» 
                «Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
          o minaccia,  costringendo  taluno  a  fare  o  ad  omettere
          qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
          con altrui danno, e' punito con la reclusione da  cinque  a
          dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              La pena e' della reclusione da sette  a  venti  anni  e
          della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
          delle   circostanze    indicate    nell'ultimo    capoverso
          dell'articolo precedente.» 
                «Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino  a
          un anno. 
              Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
          modi indicati nell'art. 339.». 
                «Art. 643 (Circonvenzione  di  persone  incapaci).  -
          Chiunque, per procurare a  se'  o  ad  altri  un  profitto,
          abusando dei bisogni, delle passioni o  della  inesperienza
          di  una  persona  minore,  ovvero  abusando   dello   stato
          d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
          non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
          che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
          dannoso, e' punito con la reclusione da due a  sei  anni  e
          con la multa da lire duemila a ventimila». 
                «Art. 601 (Tratta di persone). -  E'  punito  con  la
          reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
          nel territorio dello Stato, trasferisce anche al  di  fuori
          di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona,  ospita
          una o piu' persone che si trovano nelle condizioni  di  cui
          all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una  o
          piu' persone, mediante inganno, violenza,  minaccia,  abuso
          di  autorita'  o  approfittamento  di  una  situazione   di
          vulnerabilita',  di  inferiorita'  fisica,  psichica  o  di
          necessita', o mediante promessa o dazione di  denaro  o  di
          altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
          fine di indurle o costringerle  a  prestazioni  lavorative,
          sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al  compimento
          di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
          sottoporsi al prelievo di organi. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al  di  fuori
          delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
          ivi previste nei confronti di persona minore di eta'. 
              La pena per il  comandante  o  l'ufficiale  della  nave
          nazionale  o  straniera,  che  commette  alcuno  dei  fatti
          previsti dal primo o dal secondo comma o  vi  concorre,  e'
          aumentata fino a un terzo. 
              Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o
          straniera destinata, prima della partenza  o  in  corso  di
          navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
          compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
          o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
          anni.». 
              Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
                1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
          pupillo o del coniuge; 
                2° fa mancare i mezzi di sussistenza  ai  discendenti
          di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
          al coniuge, il quale non sia legalmente  separato  per  sua
          colpa. 
              Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa
          salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato  e'
          commesso  nei  confronti  dei  minori,  dal  numero  2  del
          precedente comma. 
              Le disposizioni di questo articolo non si applicano  se
          il fatto e' preveduto come piu'  grave  reato  da  un'altra
          disposizione di legge.» 
                «Art.   570-bis   (Violazione   degli   obblighi   di
          assistenza  familiare  in  caso   di   separazione   o   di
          scioglimento del matrimonio). - Le pene previste  dall'art.
          570 si applicano al coniuge che si sottrae  all'obbligo  di
          corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in  caso
          di scioglimento, di cessazione degli effetti  civili  o  di
          nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
          economica in  materia  di  separazione  dei  coniugi  e  di
          affidamento condiviso dei figli.» 
                «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). -  E'  punito
          con la reclusione da sei a dodici anni e con  la  multa  da
          euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 
                  1) recluta o induce alla prostituzione una  persona
          di eta' inferiore agli anni diciotto; 
                  2)  favorisce,  sfrutta,  gestisce,   organizza   o
          controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore
          agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio  di
          un corrispettivo in denaro o  altra  utilita',  anche  solo
          promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei  anni  e
          con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.» 
                «Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
          Chiunque  abbandona   una   persona   minore   degli   anni
          quattordici, ovvero una persona incapace, per  malattia  di
          mente o di corpo, per vecchiaia,  o  per  altra  causa,  di
          provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia  o
          debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          cinque anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi abbandona  all'estero  un
          cittadino  italiano  minore  degli  anni  diciotto,  a  lui
          affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. 
              La pena e' della reclusione da uno a sei  anni  se  dal
          fatto deriva una lesione personale, ed e'  da  tre  a  otto
          anni se ne deriva la morte. 
              Le pene sono aumentate se  il  fatto  e'  commesso  dal
          genitore, dal figlio, dal  tutore  o  dal  coniuge,  ovvero
          dall'adottante o dall'adottato.» 
              «Art.  635  (Danneggiamento).  -  Chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'art. 331, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
          deteriora o rende, in tutto  o  in  parte,  inservibili  le
          seguenti cose altrui: 
                1. edifici pubblici o  destinati  a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625; 
                2. opere destinate all'irrigazione; 
                3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,
          o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
          al rimboschimento; 
                4.  attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
              Chiunque distrugge, disperde,  deteriora  o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. 
              Per i reati di cui, di  cui  ai  commi  precedenti,  la
          sospensione  condizionale   della   pena   e'   subordinata
          all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
          reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si  oppone,  alla
          prestazione di attivita'  non  retribuita  a  favore  della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.» 
                «Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
          o minaccia,  costringendo  taluno  a  fare  o  ad  omettere
          qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
          con altrui danno, e' punito con la reclusione da  cinque  a
          dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              La pena e' della reclusione da sette  a  venti  anni  e
          della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
          delle   circostanze    indicate    nell'ultimo    capoverso
          dell'articolo precedente.» 
                «Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino  a
          un anno. 
              Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
          modi indicati nell'art. 339.». 
                «Art. 643 (Circonvenzione  di  persone  incapaci).  -
          Chiunque, per procurare a  se'  o  ad  altri  un  profitto,
          abusando dei bisogni, delle passioni o  della  inesperienza
          di  una  persona  minore,  ovvero  abusando   dello   stato
          d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
          non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
          che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
          dannoso, e' punito con la reclusione da due a  sei  anni  e
          con la multa da lire duemila a ventimila». 
                «Art. 601 (Tratta di persone). -  E'  punito  con  la
          reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
          nel territorio dello Stato, trasferisce anche al  di  fuori
          di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona,  ospita
          una o piu' persone che si trovano nelle condizioni  di  cui
          all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una  o
          piu' persone, mediante inganno, violenza,  minaccia,  abuso
          di  autorita'  o  approfittamento  di  una  situazione   di
          vulnerabilita',  di  inferiorita'  fisica,  psichica  o  di
          necessita', o mediante promessa o dazione di  denaro  o  di
          altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
          fine di indurle o costringerle  a  prestazioni  lavorative,
          sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al  compimento
          di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
          sottoporsi al prelievo di organi. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al  di  fuori
          delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
          ivi previste nei confronti di persona minore di eta'. 
              La pena per il  comandante  o  l'ufficiale  della  nave
          nazionale  o  straniera,  che  commette  alcuno  dei  fatti
          previsti dal primo o dal secondo comma o  vi  concorre,  e'
          aumentata fino a un terzo. 
              Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o
          straniera destinata, prima della partenza  o  in  corso  di
          navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
          compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
          o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
          anni.».