Art. 5
Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno
e del Ministero della giustizia
1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di
cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare
il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, di funzionalita' che consentano di rilevare con
riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore
informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2,
nonche', ove noti: l'eta' e il genere degli autori e delle vittime;
le informazioni sul luogo dove il fatto e' avvenuto; la tipologia di
arma eventualmente utilizzata; se la violenza e' commessa in presenza
sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la
violenza e' commessa unitamente ad atti persecutori.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della giustizia individua le modalita' e le
informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri
sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e
necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di
reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma
3.
3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 2, e' rilevata, per i seguenti
reati:
a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice
penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e
secondo comma, del codice penale;
b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale
anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del
codice penale;
d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice
penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del
codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo
609-octies del codice penale;
e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del
codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo
609-quinquies del codice penale;
f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui
all'articolo 572 del codice penale;
g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice
penale;
h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo
558-bis del codice penale;
m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui
all'articolo 583-bis del codice penale;
n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice
penale;
o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo
593-ter del codice penale;
p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice
penale;
q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice
penale;
s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui
all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice
penale;
u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591
del codice penale;
v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice
penale;
dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, e' istituito un sistema
interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le
principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale
sistema e' alimentato dalle amministrazioni interessate, che
garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei
dati.
5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie,
inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del
procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di
prevenzione applicate dal questore o dall'autorita' giudiziaria,
misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure
di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno
comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita', previa anonimizzazione e con
cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro
elaborazione dati ai sensi del comma 1.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 1°
aprile 1981, n. 121:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissate ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.
Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico
che ometta la denuncia e' punito con la multa da
trecentomila lire a tre milioni.».
- Si riporta il testo degli articoli: 575, 576, primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1 e
secondo comma, 581, 582, 583, 585, 609-bis, 609-ter,
609-octies, 609-quater, 609-quinquies, 572, 612-bis,
612-ter, 387-bis, 558-bis, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter,
605, 610, 614, 570, 570-bis, 600-bis, 591, 635, 629, 612,
643 e 601 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice Penale):
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.»
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si
applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1° Omissis;
2° contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e
4° dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o
un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e'
premeditazione;
3 - 4 Omissis;
5) in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies,
600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'art.
612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
Omissis.»
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo).
- Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'art. 575 e' commesso:
1° contro l'ascendente o il discendente anche per
effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche
legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione
civile o contro la persona stabilmente convivente con il
colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2° - 4° Omissis.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta
anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona
legata al colpevole da stabile convivenza o relazione
affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella,
l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII
del libro primo del codice civile, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
retta.»
«Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, salvo che
ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61,
numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato.»
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della
persona offesa.»
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che
renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un
organo o della capacita' di procreare, ovvero una
permanente e grave difficolta' della favella.»
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577,
ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze
corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone
riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1° quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
asfissianti o accecanti.»
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena
stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo se i
fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni
della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di
gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze
gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore.
La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata della
meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La
pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono
commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni dieci.»
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste
dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.»
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque
compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli
anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il
minore o dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo
stesso in ragione della propria qualita' o dell'ufficio
ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche,
lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con
la reclusione fino a quattro anni.»
La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore
che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo
promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a
quattro anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.»
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa
assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena e' aumentata:
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave.
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.»
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.»
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita'
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.»
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli
realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso
delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o
comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo
comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza
il consenso delle persone rappresentate al fine di recare
loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
sono commessi in danno di persona in condizione di
inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in
stato di gravidanza.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui
al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con
altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.»
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli
obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e
282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui
all'art. 384-bis del medesimo codice e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.».
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al
matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
una persona a contrarre matrimonio o unione civile e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando
delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita'
psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle
relazioni familiari, domestiche, lavorative o
dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per
ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o
custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno
di un minore di anni diciotto.
La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti
sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino
italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno
di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.».
«Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze
terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al
primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La
pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di
lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di
cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal
tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilita'
genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.».
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della
persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque
cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.»
«Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non
consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la
reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non
prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi
l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali
lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione da
otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni;
se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e'
diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
se la donna e' minore degli anni diciotto.».
«Art. 605 (Sequestro di persona). - Chiunque priva
taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il
fatto e' commesso:
1° in danno di un ascendente, di un discendente o del
coniuge;
2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno
di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a
dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna
delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno
di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e'
condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della
reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi'
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che
si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria
liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita'
di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di
reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore.»
«Art. 610 (Violenza privata). - Chiunque, con
violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni
prevedute dall'art. 339.»
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La pena e' da due a sei anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle
persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.»
«Art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza
famigliare). - Chiunque, abbandonando il domicilio
domestico, o comunque serbando una condotta contraria
all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla responsabilita'
genitoriale, alla tutela legale, o alla qualita' di
coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con
la multa da lire mille a diecimila.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del
precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra
disposizione di legge.»
«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'art.
570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso
di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di
affidamento condiviso dei figli.»
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - E' punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona
di eta' inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o
controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo
promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.»
«Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
Chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui
affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal
fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto
anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal
genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'art. 331, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,
o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»
«Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.»
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
modi indicati nell'art. 339.».
«Art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci). -
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto,
abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza
di una persona minore, ovvero abusando dello stato
d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire duemila a ventimila».
«Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o
piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave
nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti
previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e'
aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o
straniera destinata, prima della partenza o in corso di
navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
anni.».
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del
precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra
disposizione di legge.»
«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'art.
570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso
di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di
affidamento condiviso dei figli.»
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - E' punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona
di eta' inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o
controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo
promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.»
«Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
Chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui
affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal
fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto
anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal
genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'art. 331, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,
o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»
«Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.»
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
modi indicati nell'art. 339.».
«Art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci). -
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto,
abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza
di una persona minore, ovvero abusando dello stato
d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire duemila a ventimila».
«Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o
piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave
nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti
previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e'
aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o
straniera destinata, prima della partenza o in corso di
navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
anni.».