Art. 6
Rilevazioni del Ministero della giustizia
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice
di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del
registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui
all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla
relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi
alle caratteristiche di eta' e genere degli autori e delle vittime,
alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle
vittime, ai luoghi in cui e' avvenuto il fatto e all'eventuale
tipologia di arma utilizzata.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del
Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al
sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a
prevedere:
a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonche' alla
persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di
cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di
un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di
accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo
unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di
dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica
di recidivo.
Note all'art. 6:
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, reca «Regolamento per l'esecuzione
del codice di procedura penale».
- Si riporta il testo dell'art. 335 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
(Approvazione del codice di procedura penale):
«Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,
decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 76, comma 4-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia):
«Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. - 4-bis
(Omissis).
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis,
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui
agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. (Omissis).».